Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21915/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against business interdiction for tax evasion, citing insufficient evidence of innocence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the trial court ignored her defense regarding the existence of transactions and failed to properly assess the risk of recidivism. The court rejected these claims, finding the appellant's arguments generic and lacking specific factual confrontation with the lower court's reasoning on the fraudulent nature of the invoices.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals must contain specific factual arguments confronting the lower court's decision; generic denials of guilt or lack of recidivism risk without concrete evidence are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal business interdiction tax evasion fraud insufficient evidence procedural costs elusione fiscale difesa contro le pratiche commerciali illecite evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zaccaria Paola, nata a Brescia il 21/02/1975, avverso l'ordinanza in data 12/10/2021 del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagata la memoria dell'avv. Paolo De Zan, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Brescia ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza in data 18 agosto 2021 del GIP del Tribunale di Brescia che aveva applicato l'interdizione dall'attività d'impresa e di amministratore di società commerciale a Paola Zaccaria, incolpata, in qualità di legale rappresentante della Mad S.r.l., di aver evaso le imposte avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

2. La ricorrente presenta tre censure. Con la prima deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. Contesta la qualità di cartiere della Gigal Fer di Occhi Massimo e della New Service S.r.l.s. e insiste sull'effettività delle operazioni, come da scambi di lettere ed e-mail, documenti di trasporto e bonifici. Lamenta che il Tribunale non aveva tenuto conto delle indagini difensive. Con la seconda denuncia la violazione di legge e di norme processuali in merito alla sussistenza e all'attualità del pericolo di commissione di delitti della stessa specie.

Il Tribunale non aveva specificamente motivato in merito alle esigenze cautelari, richiamando gli argomenti spesi per altri indagati che rispondevano del reato associativo. Inoltre, aveva illegittimamente integrato l'ordinanza genetica. Con la terza eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al pericolo di recidiva. Sostiene che proprio la rilevante distanza temporale dalla commissione del fatto ascritto era indicativa dell'assenza delle esigenze cautelari. Precisa che il complesso degli elementi passivi fittizi, pari a euro 437.000,00 costituiva solo l'1,17% della voce "costi per merci e materie prime" nel conto economico del bilancio della Mad S.r.l., il che era sintomatico dell'assenza del dolo specifico.

Contesta che si era auto-attribuita un perdurante ruolo gestorio e precisa che aveva amministrato la società fino al 13 settembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con l'ordinanza impugnata. Quanto al primo motivo, il Tribunale del riesame ha ricordato che le due società cartiere che avevano avuto relazioni con la Mad erano di tale Massimo Occhi, la cui madre in data 30 dicembre 2019 aveva denunciato la scomparsa. Dalle indagini esperite era emerso che l'uomo era stato impiegato in modo irregolare da una società della famiglia Merlo e poi aveva assunto la carica di amministratore di società di capitali per il corrispettivo di euro 1.500 al mese.

Più nel dettaglio, sia la Gigal Fer che la New Service S.r.l.s avevano operato per poco tempo, con fatturati importanti per milioni di euro e movimentazioni di conti correnti anomale per i trasferimenti su conti esteri o per i prelievi in contanti, con sedi legali di comodo, senza magazzini e dipendenti. In questo contesto, la documentazione richiamata dalla ricorrente non è idonea a comprovare la prospettazione difensiva. Del resto, l'ipotesi accusatoria ha a oggetto proprio l'inesistenza oggettiva delle operazioni e la mera "cartolarità" delle fatture, il che è coerente con l'esistenza della documentazione, che è però è stata motivatamente ritenuta dagli inquirenti non veridica.

Né in senso favorevole k militano le dichiarazioni dei testi di parte. Sta di fatto che la ricorrente nulla ha dedotto in merito agli accertamenti sulle due cartiere e si è limitata a ribadire la correttezza del suo operato. E' evidente che il Tribunale del riesame abbia ritenuto sub-valenti le dichiarazioni dei testi di parte rispetto a quelle del trasportatore (tale indicato sui documenti), il quale ha negato decisamente di aver effettuato le consegne di merci in favore della Mad e ha disconosciuto la propria firma sulle bolle di trasporto. Peraltro, è altresì emerso che l'amministratore e la socia della società di trasporto erano soggetti pluripregiudicati per violazioni tributarie.

La decisione è pertanto immune dalle censure sollevate. Ineccepibile è anche la motivazione in ordine alla pericolosità dell'indagata e al rischio concreto di recidiva, dal momento che le condotte illecite erano durate circa due anni e le fatture per operazioni inesistenti erano pari a euro 437.000. La deduzione in merito all'illegittima integrazione della motivazione appare di mero stile. Nel merito, secondo la difesa, le fatture erano state emesse in un arco temporale inferiore all'anno e la somma era esigua rispetto al volume complessivo degli affari.

Seppure le fatture si riferissero a un periodo più ridotto, come sostenuto, rimane la gravità del fatto per le modalità della condotta e l'entità del danno. E' sufficiente, in ragione della cognizione sommaria di questa fase, il riferimento alla spregiudicatezza e professionalità dimostrate dall'indagata negli atti compiuti. Vanno pertanto respinti anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così d