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Sentenza — n. 21274/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares extraordinary appeal inadmissible for alleged factual error regarding legal inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21274/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeals filed by five individuals inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued that the lower court erred in fact by finding their legal arguments specific and free of obvious legal errors. The court rejected this, ruling that such arguments constitute errors of judgment rather than factual errors, which fall outside the scope of the extraordinary remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; In extraordinary appeals, if the alleged error is not purely perceptual but involves evaluative decisions, it constitutes an error of judgment excluded from the remedy.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility error of judgment vs fact specificity of legal arguments art 625-bis code of criminal procedure costs of proceedings fatture fittizie allegazioni insufficientemente motivate allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
7980/2021 dell'11/02/2021 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 13, para. 1, lett. a) Cost.
art. 625-bis cod. proc. pen
7980/2021 dell'11/02/2021 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
pen.» (così Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dolci Giovanni Paolo, nato a Marostica il 25/07/1974, Dorigati Renato, nato a Bassano del Grappa il 23/11/1961, Scodellaro Anna, nata a Spilimbergo il 13/11/1971, Pezzotti Domenico, nato a Treviglio il 07/04/1968, Savietto Lina, nata a Marostica il 14/12/1948, avverso la sentenza in data 11/02/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore della parte civile Agenzia delle Entrate, avv.to Andrea Rippa, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese come da nota depositata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 7980/2021 dell'11/02/2021 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, nell'interesse di Dolci Giovanni Paolo, di Dorigati Renato, di Scodellaro Anna, di Pezzotti Domenico e di Savietto Lina, avverso la sentenza della Terza Sezione penale della Corte di cassazione n. 50009/2019 del precedente 11/12/2019, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, nell'interesse dei predetti e di Dolci Antonio, nell'ambito del procedimento per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolente mediante altri artifici e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, avv.to Stefano Grolla, il Dolci, il Dorigati, la Scodellaro, il Pezzotti e la Savietto, che hanno affidato le proprie doglianze ad un solo motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamentano, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., errore di fatto in punto di ritenuta inammissibilità del ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Terza Sezione penale della Suprema Corte dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnativa azionata avverso la pronunzia della Corte di appello di Venezia del precedente 01/03/2018.

Assumono, in specie, che il ricorso illo tempore proposto nei confronti della sentenza della Corte distrettuale non sarebbe caratterizzato da evidenti errori di diritto, costituiti dall'allegazione di norme giuridiche inesistenti o dalla pretesa di disconoscere norme esistenti, né risulterebbe - come ritenuto dalla Terza Sezione penale della Suprema Corte nella sentenza n. 50009/2019 dell'11/12/2019 - affetta dal vizio di specificità, atteso che le lamentazioni in concreto articolate consisterebbero in un'argomentata critica del decisum dei giudici di merito.

Rilevano, quindi, che erroneamente sarebbe stata dichiarata dal giudice di legittimità l'inammissibilità dell'impugnativa azionata nei confronti della sentenza della Corte di appello di Venezia, atteso che essa non avrebbe potuto essere ritenuta manifestamente infondata e aggiunge, infine, che egualmente erronea risulterebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non essendosi in alcun modo esplicitate le ragioni della decisione.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. ,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi presentati nell'interesse di Dolci Giovanni Paolo, di Dorigati Renato, di Scodellaro Anna, di Pezzotti Domenico e di Savietto Lina sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di gravame, con cui si lamenta errore di fatto in punto di ritenuta inammissibilità del ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Terza Sezione penale della Corte a sua volta dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnativa in precedenza azionata avverso la pronunzia del giudice di merito, sostenendo, in specie, che il ricorso straordinario illo tempore proposto non sarebbe connotato da evidenti errori di diritto, costituiti dall'allegazione di norme inesistenti o dalla pretesa di disconoscere norme esistenti, né risulterebbe viziato da aspecificità, posto che le doglianze articolate si risolverebbero in un'argomentata critica della decisione gravata e aggiungendo che si rivelerebbero, per l'effetto, erronee sia la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa azionata nei confronti della sentenza della Corte di appello di Venezia, sia la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., atteso che in esso non si erano in alcun modo esplicitate le ragioni sottese alla decisione.

Osserva al riguardo il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (così Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01 e, nello stesso senso, plurime decisioni conformi più recenti).

Orbene, nel caso di specie è di tutta evidenza che i ricorrenti hanno esperito il rimedio impugnatorio de quo deducendo supposti errori percettivi che tali in realtà non sono, posto che le prospettate lamentazioni si risolvono in censure afferenti valutazioni giuridiche, oltretutto già proposte e motivatamente confutate sia nelle decisioni che hanno definito i precedenti gradi di giudizio che nella sentenza oggetto della presente impugnativa, in cui è stata scrutinata e disattesa, mercè il richiamo al principio sopra trascritto, la medesima questione formante oggetto del ricorso di cui trattasi.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi sia stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

4. Il tenore della presente pronunzia comporta, infine, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in euro 3.467,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaquattrocentosessantasette, oltre accessori di legge. Così deciso il 03/05