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Sentenza — n. 21271/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order due to lack of specific evidence for recidivism and inadequate home confinement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21271/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against the defendant. The appellant argued that the court erred by relying solely on the weight of seized drugs without qualitative analysis and failed to consider the passage of time and lack of evidentiary gravity. The court rejected these claims as generic, noting the lower court clearly identified the defendant's professional expertise, criminal network ties, and the necessity to eradicate the criminal context, rendering home confinement insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.; Art. 80 D.P.R. 309/1990: An appeal alleging violation of law regarding the configuration of an aggravating circumstance or the adequacy of precautionary measures is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and specifically addresses the facts without generic assertions.

Parole chiave

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precautionary detention recidivism risk home confinement qualitative analysis inadmissible appeal drug trafficking procedural logic traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 80 del d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter d.p.r. 445/2000
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, d
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Vitale, avv.to Salvatore Pace, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo
Sez. 6, n. 5213 dell'11/12/2018, Fucito
Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra
275028-01, Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv.
Sez. 6, n. 7203 dell'08/02/2013, Vuocolo
260056-01 e Sez. 6, n. 7203 dell'08/02/2013, Vuocolo, Rv.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vitale Fabio, nato a Catania il 24/07/1974, avverso l'ordinanza in data 08/10/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 08/10/2021 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, ha confermato, previo annullamento del titolo limitatamente al delitto di promozione, organizzazione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui al capo A della contestazione provvisoria, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di Vitale Fabio, in relazione al menzionato delitto-mezzo e al delitto-fine di illecito acquisto di sostanza stupefacente aggravato dell'ingente quantitativo della stessa, di cui al capo A15.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Vitale, avv.to Salvatore Pace, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente illecitamente acquistata. Rileva, in particolare, che i giudici della cautela, nel confermare l'ordinanza applicativa del titolo custodiale in relazione al delitto-fine, avrebbero ritenuto configurabile l'indicata circostanza ad effetto speciale in base al solo valore ponderale della sostanza caduta in sequestro (pari a kg. 5.740), senza che fosse effettuata l'analisi qualitativa finalizzata ad accertare l'entità del principio attivo in essa contenuto. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e di ritenuta inadeguatezza di misure meno gravose di quella intramuraria. Sostiene al riguardo che, a fronte della dichiarata insussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto-mezzo e del congruo lasso temporale trascorso dall'accertamento dell'unico delitto-fine, risulterebbero erronee sia l'affermata ricorrenza di esigenze preventive correlate ad un attuale e concreto pericolo di recidivanza che la ritenuta inadeguatezza al soddisfacimento delle stesse di misure meno afflittive di quella restrittiva in atto.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Vitale Fabio è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantitativo dello stupefacente acquistato, sostenendo che la decisione sarebbe stata erroneamente fondata sul solo valore ponderale della sostanza caduta in sequestro, posto che non era stata effettuata l'analisi qualitativa strumentale all'accertamento del principio attivo in essa contenuto.

Ritiene in proposito il Collegio che l'agitata doglianza sia inammissibile per carenza di interesse, atteso che dall'ipotizzata insussistenza della menzionata aggravante ad effetto speciale non deriverebbe l'illegittimità del titolo cautelare né del presidio custodiale specificamente disposto. E invero, costituisce consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale s'intende dare continuità, quello secondo cui «È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura» (in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 5213 dell'11/12/2018, dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028-01, Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260056-01 e Sez. 6, n. 7203 dell'08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507-01).

3. Privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di ritenuta inadeguatezza di misure meno gravose di quella intramuraria in atto, sostenendo che contrasterebbero radicalmente con tali valutazioni l'affermata insussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto-mezzo e il congruo lasso temporale trascorso dall'accertamento dell'unico delitto-fine. Rileva al riguardo il Collegio che la dedotta doglianza sia connotata da censurabile genericità, posto che il Tribunale distrettuale ha indicato con chiarezza gli elementi sintomatici della permanenza di uno stringente e attuale pericolo di condotte recidivanti ed ha esposto, inoltre, le ragioni che rendono inadeguata al suo contrasto la misura autocustodiale, seppur rafforzata dall'applicazione del cd. "braccialetto elettronico", evidenziando (in specie alla pag. 12 dell'ordinanza gravata) che la professionalità manifestata dall'imputato nell'illecita attività di narcotraffico, i collegamenti suoi e dei familiari con personaggi di vertice della cellula rosarnese del sodalizio e il quantitativo di stupefacente concretamente movimentato sono fattori che, a dispetto del tempo trascorso dalla cessazione dell'attività d'indagine, rivelano la perduranza delle esigenze di prevenzione e, per altro verso, che la necessità di sradicare il predetto dal contesto malavitoso di riferimento rende oggettivamente inadeguato il presidio degli arresti domiciliari, ancorchè rafforzato dall'applicazione del menzionato sistema di controllo a distanza.

Orbene, a fronte di tale un argomentato motivazionale, connotato da logicità, linearità e coerenza, le lamentazioni difensive appaiono del tutto generiche per indeterminatezza, incentrandosi sull'asfittica valorizzazione del tempo, invero neanche considerevole, decorso dai fatti e sull'affermata adeguatezza del presidio restrittivo domiciliare, postulato la cui valenza assertiva risulta di lampante evidenza.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, d