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Ordinanza — n. 21267/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against an order to indict rather than acquit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21267/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance order directing the formulation of an indictment against four individuals for building violations. The prosecutor argued the order was contradictory by suggesting non-punishment without allowing withdrawal of charges. The court declared the appeal inadmissible because Italian law permits cassation review only against acquittal orders, not those ordering new investigations.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible against an order to formulate an indictment, as review is limited to acquittal orders or cases of nullity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility order to indict review non-punishment ground procedural nullity public prosecutor appeal procedimento penale pendente procedimento in corso nozione di opera

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile, e deve procedersi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toiler
(cfr., ex multis, Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toiler, Rv.
Sez. 5, n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi
Trattandosi di provvedimento non impugnabile, il ricorso per cassazione è in simili casi ammissibile soltanto laddove se ne ravvisi l'abnormità (cfr., di recente, Sez. 5, n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi, Rv.
Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, Pmt c/ignoti
Sez. 5, n. 31612 del 12/10/2020, P.
280191; Sez. 5, n. 31612 del 12/10/2020, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel processo a carico di 1) - Garzaniti Salvatore, nato a Guardavalle il 02/05/1958 2) - Galati Giuseppe, nato a Guardavalle il 17/09/1956 3) - Bava Cosimo, nato a Catanzaro il 16/02/1981 4) - Galati Francesco, nato a Guardavalle il 30/09/1983 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 21 aprile 2021, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, non accogliendo la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal pubblico ministero in procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione ad opere eseguite in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. ha disposto che entro dieci giorni fosse formulata l'imputazione nei riguardi degli indagati.

2. Avverso l'ordinanza, il Procurakdella Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, lamentandone la manifesta contraddittorietà per aver la stessa prospettato la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, senza tuttavia consentire al pubblico ministero di valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione per tale causa e disponendo invece l'imputazione coatta.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile, e deve procedersi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. Ed invero, è assolutamente pacifico - ed il ricorrente non si pone in alcun modo il problema, limitandosi a dedurre un vizio di contraddittorietà della motivazione - che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione (ovvero nuove indagini), essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità oggi previsti dall'art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toiler, Rv. 273578).

Trattandosi di provvedimento non impugnabile, il ricorso per cassazione è in simili casi ammissibile soltanto laddove se ne ravvisi l'abnormità (cfr., di recente, Sez. 5, n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi, Rv. 282251; Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, dep. 2021, Pmt c/ignoti, Rv. 280191; Sez. 5, n. 31612 del 12/10/2020, P., Rv. 279719), ipotesi nella specie non dedotta dal ricorrente, né ravvisabile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pr