Cassation court annuls GIP order validating police restriction due to violation of 48-hour defense right.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP order that had validated a police restriction on the respondent. The respondent argued the validation was null because it occurred before the mandatory 48-hour defense period following notification. The court ruled that the law requires at least 48 hours for defense preparation, and violating this term renders the validation null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 3 legge 401/1989; Art. 178 lett. c) c.p.p.: The validation of a preventive measure by the GIP before the expiration of the 48-hour defense period constitutes a general nullity, resulting in the annulment of the order and the loss of effect of the underlying police measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nolasco Simone, nato a Genova il 07/09/1989 avverso l'ordinanza dell'11/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha convalidato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento con cui il locale Questore aveva prescritto a Simone Nolasco, destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto.
2. Avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, I. 401 del 1989 ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte, deducendo il vizio di violazione di legge, con conseguente nullità, per essere stata la stessa emessa prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, così impedendo l'esercizio del diritto di difesa.
3. Il ricorso è fondato. Dagli atti allegati risulta che il provvedimento del Questore, datato 9 novembre 2021, fu notificato all'odierno ricorrente il successivo 10 novembre alle ore 9.30 e l'ordinanza di convalida qui impugnata è stata emessa il giorno successivo, 11 novembre, alle ore 13.30 (con deposito alle ore 14.16), senza quindi consentire la possibilità di esercitare il diritto cartolare di difesa nel termine di 48 ore dalla notifica. 3.1. L'art. 6, comma 2-bis, legge 401 del 1989 statuisce che la notifica del provvedimento del questore «deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento».
La disposizione non indica un termine entro il quale tale facoltà può essere esercitata, limitandosi a disporre che, a pena d'inefficacia delle prescrizioni imposte, il pubblico ministero il quale ritenga la sussistenza dei presupposti di legge deve chiedere al g.i.p. la convalida del provvedimento del questore entro 48 ore dalla notifica del medesimo all'interessato ed il giudice che ritenga di accogliere l'istanza deve adottare il provvedimento nelle 48 ore successive. Ai fini di garantire l'esercizio del diritto di difesa previsto dalla legge, la giurisprudenza ha tuttavia stabilito la necessità di garantire al destinatario del provvedimento un termine di almeno 48 ore, decorrente dalla notifica (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 16405 del 10/03/2010, Quattrocchi, Rv. 246764;
Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 18244 del 29/01/2013, Banterla, Rv. 255425; Sez. 3, n.12806 del 06/11/2015, dep. 2016, D'Amato, Rv. 266480; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223). 3.2. Altrettanto pacifica è la conseguenza dell'inosservanza di detto termine dilatorio, posto che la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632;
Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 266769; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Deve pertanto procedersi in conformità, mandandosi alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Genova.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Genova del 09/11/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Genova. Così deciso il 7 aprile 2022. Il Consigliere