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Sentenza — n. 21037/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as late, citing missed 45-day filing deadline under criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory 45-day deadline. Although the appellant argued for nullity due to lack of notification to his defense lawyer, the court focused strictly on the procedural time limit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible regardless of alleged notification defects.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline procedural nullity criminal procedure code late filing procedimento in contumacia omissione del ministero pubblico omissione del difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sani Guido nato a Modena il 11/08/1960; avverso la sentenza del 13/07/2021 della corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Bologna con sentenza del 13 luglio 2021 confermava la sentenza del tribunale di Modena del 7 gennaio 2019 con la quale Sani Guido era stato condannato in relazione al delitto di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione Sani Guido, mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. attesa la mancata notifica al difensore di fiducia avv.to Luca Andrea Brezigar di ogni atto del processo nonostante la relativa nomina, conosciuta dall'A.G. a fronte della presentazione da parte del medesimo di istanza di riesame. Con nullità assoluta della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo, atteso che a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 17 luglio 2021, con la fissazione di 75 giorni per il deposito, la cui sacdenza coincideva con il 26 settembre 2021, non è stato rispettato il termine massimo per impugnare, di giorni 45, essendo stato presnetato il ricorso solo il 10 dicembre 2021.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 29/03/2022 1 Consigli