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Sentenza — n. 20742/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20742/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Vincenzo Santarpia volta a conseguire la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza del 11 febbraio 1997 del Pretore di Napoli.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20742/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce principio non controverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel procedimento di esecuzione, e anche in quello di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza - dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt.178, lett.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali rinuncia al dibattimento orale revoca dell'annullamento ordine di demolizione udienza dibattimentale deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, Avvocato Domenico Di Donato del Foro di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 179 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santarpia Vincenzo, nato a Pimonte il 15/8/1962 avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Vincenzo Santarpia volta a conseguire la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza del 11 febbraio 1997 del Pretore di Napoli.

2. Avverso tale ordinanza il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, Avvocato Domenico Di Donato del Foro di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 179 cod. proc. pen., a causa della omessa comunicazione al difensore di fiducia del richiedente della fissazione dell'udienza del 29 ottobre 2021 (in esito alla quale era stato adottato il provvedimento impugnato), in quanto inviata ad altro difensore, avente il medesimo cognome, e cioè l'Avvocato Domenico Di Donato, pure del Foro di Napoli, con la conseguente nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando che del rinvio all'udienza del 29 ottobre 2021 venne dato avviso ad altro difensore, omonimo del difensore di fiducia del ricorrente, il quale non era stato presente neppure all'udienza del 26 marzo 2021, nel corso della quale era stato disposto il rinvio a quella predetta del 29 ottobre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Costituisce principio non controverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel procedimento di esecuzione, e anche in quello di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza - dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt.178, lett.

c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997; da ultimo, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189), pregiudicando tale omissione il diritto di assistenza dell'imputato, che deve essere assicurato anche nella fase di esecuzione, a pena di nullità assoluta.3. Nel caso in esame, come risulta dagli atti del procedimento di esecuzione, ai quali questa Corte ha accesso, in ragione della natura processuale della censura formulata con il ricorso, in relazione alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525), il difensore di fiducia del condannato, l'Avvocato Domenico Di Donato del Foro di Napoli, non era presente all'udienza camerale del 26 marzo 2021 (essendo stato sostituito da altro difensore, secondo quanto si desume dal verbale di udienza), in esito alla quale venne disposto il rinvio all'udienza del 29 ottobre 2021, a seguito della quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata, né lo era in tale ultima udienza, con la conseguente necessità di dargli avviso della fissazione della nuova udienza, la cui comunicazione è stata, però effettuata all'omonimo Avvocato Domenico Di Donato (al diverso e inesatto indirizzo di posta elettronica certificata domenicodidonato1@avvocatínaooli.legalmail.it, giacché quello del difensore di fiducia del ricorrente è domenicodidonato(aavvocatinaooli.legalmail.it), dunque a difensore diverso.

Ne consegue la sussistenza della nullità denunciata dal ricorrente, essendo stata pronunciata l'ordinanza di rigetto della sua richiesta in esito a udienza di cui non era avvisato il suo difensore di fiducia e alla quale questi non ha partecipato (come pure a quella precedente).

4. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà a riesaminare la richiesta del condannato, salvaguardando il diritto del difensore del condannato medesimo a contraddire.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 5/5/202