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Sentenza — n. 20741/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20741/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, ha confermato l'ordine di demolizione emesso dalla Corte territoriale con sentenza del 17 ottobre 1997, irrevocabile il 2 marzo 1998, emessa nei confronti di Pasqualina Pietropaolo, dante causa degli eredi odierni ricorrenti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pronunciata in esito ad un procedimento così viziato (l'udienza ha avuto luogo alle 10,14 anziché alle 12,30, orario di rinvio già in precedenza fissato, nell'assenza del difensore di fiducia sostituito a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; cfr., in fattispecie identica, Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Traore, Rv. 262676), non può che essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento termini processuali ordine di demolizione tutela del processo decisionale procedura di annullamento abbandono del procedimento
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Panico Luigi, nato a S. Anastasia il 10/10/1934 (deceduto) 2. Panico Antonio, nato a Napoli il 12/02/1967 3. Panico Anna, nata a Napoli il 18/08/1963 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, ha confermato l'ordine di demolizione emesso dalla Corte territoriale con sentenza del 17 ottobre 1997, irrevocabile il 2 marzo 1998, emessa nei confronti di Pasqualina Pietropaolo, dante causa degli eredi odierni ricorrenti.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato invero proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato l'avvenuta celebrazione dell'udienza del 18 novembre 2021, avanti alla Corte territoriale, alle ore 10,14 e nell'assenza dei difensori di fiducia, anziché alle ore 12,30 come da pregresso provvedimento di rinvio. Era pertanto evidente la lesione dei diritti di difesa.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. 4.1. Come è stato ricordato anche dal Procuratore generale, è stato già osservato da questa Corte di legittimità che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343). Parimenti deve ritenersi integrata detta nullità allorché l'anticipazione comporti la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore (cfr. Sez. 5, n. 39843 del 23/09/2008, Cordiano e altri, Rv. 241738). 4.2.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pronunciata in esito ad un procedimento così viziato (l'udienza ha avuto luogo alle 10,14 anziché alle 12,30, orario di rinvio già in precedenza fissato, nell'assenza del difensore di fiducia sostituito a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; cfr., in fattispecie identica, Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Traore, Rv. 262676), non può che essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 04/05/2022 Il Consigliere est