Sentenza — n. 20723/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 15 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello presentato da Maria Serena Brescia avverso l'ordinanza in data 15 maggio 2021 del.GIP del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area interessata dalle strutture dello stabilimento balneare Acqua Chiara in località Alimini di Otranto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20723/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente personalmente, con atto dalla stessa proveniente e sottoscritto altresì dal difensore, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente, la condanna della stessa al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Brescia Maria Serena, nata a Minervino di Lecce il 15/07/1947, avverso l'ordinanza in data 15/06/2021 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello presentato da Maria Serena Brescia avverso l'ordinanza in data 15 maggio 2021 del.GIP del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area interessata dalle strutture dello stabilimento balneare Acqua Chiara in località Alimini di Otranto.
2. Con un unico motivo di ricorso l'indagata lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. ttfL‘i( Presenta una successiva memoria con rinuncia rituale al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente personalmente, con atto dalla stessa proveniente e sottoscritto altresì dal difensore, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente, la condanna della stessa al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ilitu\'Ubaldai acri l Vito Di Nicola //