Sentenza — n. 20722/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 16 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Antonio Manna le pene di legge per il reato di associazione a delinquere finalizzata tra l'altro all'evasione di accise, nonché per i reati fine consistenti in plurime evasioni di accise, imposte dirette e IVA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Le parti avevano chiesto l'esclusione della recidiva. Il Giudice non si era posto in contrasto con l'accordo negoziale, affermando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e ratificando l'accordo tra le parti. Il riferimento all'aggravante non lo riguardava, poiché non era contestata con riferimento al reato associativo del capo 1) né con riferimento ai reati dei capi 10) e 11), corrispondenti ai capi 14) e 15) della contestazione originaria. Aggiunge che dalla concordata esclusione dell'art. 3, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Manna Antonio, nato a Massa di Somma il 20/12/1989, avverso la sentenza in data 16/06/2021 del GIP del Tribunale di Napoli Nord, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Antonio Manna le pene di legge per il reato di associazione a delinquere finalizzata tra l'altro all'evasione di accise, nonché per i reati fine consistenti in plurime evasioni di accise, imposte dirette e IVA.
2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Le parti avevano chiesto l'esclusione della recidiva. Il Giudice non si era posto in contrasto con l'accordo negoziale, affermando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e ratificando l'accordo tra le parti. Il riferimento all'aggravante non lo riguardava, poiché non era contestata con riferimento al reato associativo del capo 1) né con riferimento ai reati dei capi 10) e 11), corrispondenti ai capi 14) e 15) della contestazione originaria. Aggiunge che dalla concordata esclusione dell'art. 3, comma 1, lett.
c) e d), I. n. 146 del 2006 derivava l'inapplicabilità del sequestro e della confisca dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dal momento che con ordinanza in data 2 luglio 2021, depositata in data successiva al ricorso, il Giudice ha corretto il dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., escludendo l'aggravante dell'art. 3, comma 1, lett.
c) e d), d.l. n. 146 del 2006. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, considerato che non versava in colpa al momento della presentazione del ricorso, ma anzi l'istanza era fondata, si reputa di esonerare il ricorrente dal pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì