Sentenza — n. 20259/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza del 3 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Legge ha applicatd Luca Frassanito la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi ritenendo sussistente la gravità indiziarla dei reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale titolare della ditta individuale Sieel Energia di Luca Frassanito, 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 684- ter.1 cod. pen. 1.1. Con lo stesso provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto a carico della ditta individuale Sieel Energia di Luca Frassanito, della Spazio Comune s.r.l. quanto al reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di denaro di C 307772,50 nella disponibilità dell'indagato, quanto al reato di autoriciclaggio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tali presupposti sarebbero inesistenti rispetto alla Salento Energia s.r.l.s. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 648-quater cod. pen., per aver applicato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente al conto di deposito a risparmio intestato a Salento Energia s.r.l.s. ed acceso presso Banca Sella, sulla somma di € 15.000, in realtà costituente un pegno a favore della banca ai fini dell'erogazione di un mutuo chirografario.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALENTO ENERGIA S.R.L.S. avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore avv. Sabrina Conti Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 3 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Legge ha applicatd Luca Frassanito la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi ritenendo sussistente la gravità indiziarla dei reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale titolare della ditta individuale Sieel Energia di Luca Frassanito, 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 684- ter.1 cod. pen. 1.1. Con lo stesso provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto a carico della ditta individuale Sieel Energia di Luca Frassanito, della Spazio Comune s.r.l. quanto al reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di denaro di C 307772,50 nella disponibilità dell'indagato, quanto al reato di autoriciclaggio.
In via subordinata, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni Luca Frassanito. 1.2. In esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari, sono stati sottoposti a sequestro anche un deposito a risparmio ed un conto corrente accesi presso la Banca Sella intestati alla Salento Energia s.r.l.s. ma ritenuti collegati a Luca Frassanito, già legale rappresentante di tale società. 1.3. Avverso tale ordinanza ha proposto riesame l'avv. Stefano Bortone con la seguente dicitura:
«il sottoscritto avv. Stefano Bortone, del foro di Lecce ... quale difensore di fiducia dell'ing. Luca Frassanito ... indagato nel procedimento penale 1.4. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile il riesame proposto dal difensore di Luca Frassanito avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 3 settembre 2021 di sequestro preventivo limitatamente ai beni della Salento Energia s.r.l.s.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della Salento Energia s.r.l.s. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall'indagato, quanto ai beni della società, perché non si sarebbe avveduto che il proponente avv. Stefano Bortone era stato nominato difensore dell'indagato e della Salento Energia s.r.l.s. ed avesse proposto il riesame in nome e per conto di entrambi e non solo di Luca Frassinito.2.2.
Con il secondo motivo, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., si deduce l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 648-quater cod. pen. per avere ritenuto configurabile il sequestro cd. per equivalente eseguito nei confronti dei beni della Salento Energia s.r.l.s. unicamente sulla base del fatto che essi erano nella disponibilità dell'indagato Luca Frassinito, senza tenere in considerazione che nei reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, salvo che lo stesso sia privo di autonomia e rappresenti uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni; o, in materia di autoriciclaggio, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione fra attività lecite ed illecite svolte dalla società.
Tali presupposti sarebbero inesistenti rispetto alla Salento Energia s.r.l.s. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 648-quater cod. pen., per aver applicato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente al conto di deposito a risparmio intestato a Salento Energia s.r.l.s. ed acceso presso Banca Sella, sulla somma di € 15.000, in realtà costituente un pegno a favore della banca ai fini dell'erogazione di un mutuo chirografario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. La richiesta di riesame risulta essere stata presentata dall'avv. Stefano Bortone esclusivamente quale difensore di Luca Frassanito; non è minimamente indicato che il difensore avesse proposto riesame anche nell'interesse della società. 1.2. È poi del tutto irrilevante che alla richiesta di riesame sia stata allegata la nomina dell'avv. Bortone quale legale rappresentante della società posto che la manifestazione di volontà di impugnare deve essere espressa in forma chiara e ciò non è avvenuto. 1.3.
In ogni caso, per poter proporre l'impugnazione occorreva il conferimento della procura speciale all'avv. Bortone e non la mera nomina quale difensore di fiducia; dagli atti prodotti non risulta il rilascio della procura speciale all'avv. Bortone. 1.4. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, correttamente ritenuto che Luca Frassanito, per altro non più legale rappresentante della società, non avesse interesse a proporre riesame avverso il sequestro preventivo sui beni della Salento Energia s.r.l.s. ed inammissibile il riesame. Ne consegue che la Salento Energia s.r.l.s., non avendo proposto riesame, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2021 del Tribunale del riesame di Lecce.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/04/2022.