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Sentenza — n. 20249/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20249/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20249/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte d'appello di Ancona, decidendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la condanna nei suoi confronti pronunciata per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione della legge processuale per nullità della propria citazione per il giudizio di appello, essendo la stessa avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito di irreperibilità presso il domicilio eletto, attestata da parte dei Carabinieri incaricati della notificazione. In realtà - si allega - il ricorrente non era irreperibile, ma precariamente assente, sicché la notificazione si sarebbe potuta e dovuta effettuare presso il domicilio eletto a mani del portiere ovvero a mani della sorella dell'imputato, con la quale il medesimo ivi continuava ad abitare e a risiedere. Si lamenta che per effettuare la notificazione presso il domicilio eletto non occorreva rinvenire in loco l'imputato e gli agenti notificatori si erano limitati a riferire della sua irreperibilità intesa come mancato rinvenimento.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20249/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Parole chiave

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procedimento in contumacia procedura di rivendicazione nel pignoramento imputazione per reati di stupefacenti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan procedimento penale pendente alibi

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Solley Alieu, nato in Gambia il 01/01/1994 avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte d'appello di Ancona, decidendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la condanna nei suoi confronti pronunciata per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione della legge processuale per nullità della propria citazione per il giudizio di appello, essendo la stessa avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito di irreperibilità presso il domicilio eletto, attestata da parte dei Carabinieri incaricati della notificazione. In realtà - si allega - il ricorrente non era irreperibile, ma precariamente assente, sicché la notificazione si sarebbe potuta e dovuta effettuare presso il domicilio eletto a mani del portiere ovvero a mani della sorella dell'imputato, con la quale il medesimo ivi continuava ad abitare e a risiedere. Si lamenta che per effettuare la notificazione presso il domicilio eletto non occorreva rinvenire in loco l'imputato e gli agenti notificatori si erano limitati a riferire della sua irreperibilità intesa come mancato rinvenimento.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. L'esame degli atti - imposto dalla natura processuale del motivo - ha consentito al Collegio di verificare che, con nota del 9 settembre 2020, i Carabinieri incaricati di effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello presso il domicilio dichiarato, comunicarono che l'atto non era stato notificato all'imputato "in quanto irreperibile all'indirizzo". In atti non si rinviene traccia - e il ricorrente al proposito nulla allega, donde la genericità, sul punto, del ricorso - di elementi di prova da cui risulti che l'imputato avrebbe invece continuato ad abitare a quell'indirizzo insieme alla sorella.

Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello ha disposto che il decreto di citazione a giudizio per l'appello fosse notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e ha successivamente proceduto in sua assenza, senza, peraltro, che il difensore di fiducia dell'imputato abbia al proposito eccepito alcunché. Del resto, secondo il più recente orientamento interpretativo - confermato dalle Sezioni unite di questa Corte e condiviso dal Collegio - l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc.pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560; Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso