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Sentenza — n. 19870/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19870/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 15 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha rigettato le opposizioni ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., presentate dalle società Smokat s.r.l. ed Interagro s.r.l. avverso il provvedimento emesso dal Pubblico ministero il 4 agosto 2021 di rigetto delle richieste di dissequestro relative al sequestro probatorio dei beni e dei documenti disposto il 17 giugno 2021 in danno delle società, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico ministero del 25 maggio 2021.

Regesto Legislator

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art. 252 cod. proc. pen, art. 355 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19870/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono fondati.1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod. proc. pen., ogniqualvolta il decreto del Pubblico ministero non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria; così Sez. 2, n. 12263 del 27/02/2008, Benini, Rv. 239752 - 01.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro sequestro cautelare sequestro investigativo dissequestro di beni richiesta di pignoramento sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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art. 252 cod. proc. pen
Dal decreto di perquisizione e sequestro risulterebbe che alla Guardia di Finanza sarebbe stato delegato il compito di disporre il «sequestro, a norma dell'art. 252 cod.
art. 355 cod. proc. pen
In sostanza, il sequestro probatorio sarebbe avvenuto di iniziativa; la mancata convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., renderebbe il sequestro inefficace ed il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari meritevole di annullamento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SMOKAT S.R.L. INTEGRO S.R.L. avverso il decreto del 15/11/2021 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede quanto a SMOKAT S.R.L. che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, salvo altro titolo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 15 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha rigettato le opposizioni ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., presentate dalle società Smokat s.r.l. ed Interagro s.r.l. avverso il provvedimento emesso dal Pubblico ministero il 4 agosto 2021 di rigetto delle richieste di dissequestro relative al sequestro probatorio dei beni e dei documenti disposto il 17 giugno 2021 in danno delle società, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico ministero del 25 maggio 2021.

2. Avverso tale decreto hanno proposto due distinti ricorsi, dal contenuto identico, i difensori e procuratori speciali di Sm, ok t s.r.l. ed Interagro s.r.l. a 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio'violazione di legge con riferimento all'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. Con il decreto del 24 maggio 2021 la Procura della Repubblica di Avezzano dispose la perquisizione ed il sequestro probatorio presso diverse società, fra cui la Interagro s.r.l. Il decreto fu eseguito anche presso la Smokat s.r.I., ritenuta collegata alla Interagro s.r.I., e fu disposto il sequestro di numerosa documentazione.

Dal decreto di perquisizione e sequestro risulterebbe che alla Guardia di Finanza sarebbe stato delegato il compito di disporre il «sequestro, a norma dell'art. 252 cod. proc. pen., di quanto rinvenuto», poiché il Pubblico ministero riteneva che gli indagati potessero essere in possesso anche di documenti di qualsivoglia natura relativi alle loro attività illecite; il Pubblico ministero, pertanto, avrebbe affidato, con tale generico riferimento, alla Guardia di Finanza l'onere di valutare la rilevanza degli eventuali documenti rinvenuti. Per l'indeterminatezza del decreto relativa ai beni da sequestrare, il verbale di sequestro della Guardia di Finanza avrebbe dovuto essere sottoposto alla convalida del Pubblico ministero entro le quarantotto ore successive.

In sostanza, il sequestro probatorio sarebbe avvenuto di iniziativa; la mancata convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., renderebbe il sequestro inefficace ed il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari meritevole di annullamento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato il quale confermerebbe la ricostruzione difensiva sulla indeterminatezza del decreto di sequestro probatorio ma poi escluderebbe la necessità della convalida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod. proc. pen., ogniqualvolta il decreto del Pubblico ministero non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria; così Sez. 2, n. 12263 del 27/02/2008, Benini, Rv. 239752 - 01.

Cfr. nello stesso senso Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465 - 01, per cui le norme di cui agli artt. 247, 253 e 355, cod. proc. pen. devono essere interpretate nel senso che quando il decreto di perquisizione adottato dal Procuratore della Repubblica si limiti a disporre il sequestro delle «cose pertinenti al reato per il quale si procede» o di «quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine», senza alcuna ulteriore indicazione specifica delle cose da ricercare, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione ad essa alla discrezionalità della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen.

Ne consegue che perché il sequestro non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione che lo dispone individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo. 1.2. Il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico ministero del 24 maggio 2021 non prevede esplicitamente tra i destinatari del provvedimento la Smokat s.r.l. ma fa riferimento alla Interagro s.r.l. «(e collegate)»; nel decreto non sono indicati i criteri in base ai quali eseguire la perquisizione ed il sequestro probatorio presso le società collegate e come avrebbe dovuto essere individuata la Smokat s.r.l.

Sul punto, il decreto del Pubblico ministero è del tutto generico. 1.3. Il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, ha rappresentato che il collegamento della società ricorrente con la Interagro s.r.l. è stato effettuato dalla polizia giudiziaria nel verbale di perquisizione e sequestro: dunque, risulta dalla motivazione dell'ordinanza impugnata la genericità del decreto di sequestro quanto alla sua esecuzione nei confronti della ricorrente e la necessità di procedere alla convalida in quanto rimessa alla discrezionalità della polizia giudiziaria operante l'individuazione di uno dei presupposti fondamentali del sequestro, il soggetto presso cui eseguirlo. 1.4.

Del tutto generica è l'indicazione dei beni da sottoporre a sequestro; nel dispositivo del decreto si dispone genericamente il sequestro probatorio «di quanto rinvenuto». Nella parte motiva del decreto si fa riferimento genericamente alla ricerca di «documenti di qualsivoglia natura, anche su supporto informatico relativi alle attività illecite ed utili per il prosieguo delle indagini ed alla prova delle singole responsabilità penali». 1.5. Ne consegue che il sequestro operato dalla polizia giudiziaria avrebbe dovuto essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355, cod. proc. pen. sia per la genericità della indicazione delle cose da sottoporre a sequestro probatorio sia per l'indeterminatezza della motivazione del decreto quanto ai criteri di collegamento tra la Smokat s.r.l. e la Interagro s.r.l. 1.6.

Il Giudice per le indagini preliminari, nell'adottare il provvedimento impugnato, non ha correttamente applicato le norme di legge ed i principi della giurisprudenza prima indicati.

2. La mancata convalida del sequestro nel termine perentorio stabilito dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. ne comporta l'inefficacia con l'obbligo della immediata restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465 - 01, in motivazione). L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro del Pubblico ministero presso il Tribunale di Avezzano del 24 maggio 2021; si ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del P.M. presso il Tribunale di Avezzano in data 24/05/2021 e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.