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Sentenza — n. 19673/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19673/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19673/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15/11/2021, il Tribunale di Roma decidendo sull'istanza di riesame, proposta nell'interesse di Ciarelli Marco, avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Roma, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati ai capi 11) 12) e 13) dell'imputazione provvisoria, annullava la predetta ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 12) e confermava nel resto.

Regesto Legislator

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articolo 589 comma 2 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

Parole chiave

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regime penitenziario assistenza riabilitativa riabilitazione pena privativa della libertà semiprigionia casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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articolo 589 comma 2 cod. proc. pen
Il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ciarelli Marco, nato a Latina il 01/02/1995 avverso l'ordi nanza del 15/11/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il- ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/11/2021, il Tribunale di Roma decidendo sull'istanza di riesame, proposta nell'interesse di Ciarelli Marco, avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Roma, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati ai capi 11) 12) e 13) dell'imputazione provvisoria, annullava la predetta ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 12) e confermava nel resto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ciarelli Marco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura detentiva infrannuraria. Argomenta che il Tribunale aveva errato nel ritenere non superata la presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., esprimendo sul punto una motivazione apparente; in particolare, il Tribunale si era limitato a riportare clausole di stile quali la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dell'indagato, senza replicare in punto di proporzionalità della misura cautelare ed omettendo di valutare elementi oggettivi incidenti sulle esigenze cautelari; il significativo decorso di due anni dalla contestazione provvisoria e l'incensuratezza dell'imputato assumevano rilievo nella valutazione sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione nonché sulla scelta della misura da applicare; il Collegio cautelare, inoltre, non aveva esaminato la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari con l'ausilio del cd braccialetto elettronico né l'ipotesi, avanzata in via residuale dalla difesa, di collocare l'indagato lontano dal luogo i consumazione del reato, presso l'abitazione della nonna materna nella provincia di Campobasso.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

2. Il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett.

d) cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 - 01; Sez.6,n.26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 - 01; Sez.4, n. 2188 del 09/12/2014, dep.16/01/2015, Rv.261775 - 01; Sez.3, n. 26477 del 30/04/2014, Rv.259193 - 01).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere este