Sentenza — n. 19648/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'Il febbraio 2020, il Tribunale di Viterbo ha condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda Ajdini Iljir, per il reato di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008, per over omesso, nella sua qualità di titolare di una ditta individuale, di dotare la trattatrice marca SAME Silver Modello S31SIO6WVT, n. omologazione 0M33032MAESTOI con ceste metalliche anteriori e posteriori, dei requisiti essenziali di sicurezza e, in particolare, essendo questa dotata di telaio di protezione antiribaltamento privo di etichetta identificatrice e vistosamente deformato. Con la medesima pronuncia, inoltre, è stata ordinata la confisca e la distruzione della trattatrice già in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19648/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su un motivo non specifico, che ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito e risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione stessa. 3.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ajdini Iljir, nato in Macedonia del Nord 1'01/05/1969 avverso la sentenza del 11/02/2020 del Tribunale di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'Il febbraio 2020, il Tribunale di Viterbo ha condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda Ajdini Iljir, per il reato di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008, per over omesso, nella sua qualità di titolare di una ditta individuale, di dotare la trattatrice marca SAME Silver Modello S31SIO6WVT, n. omologazione 0M33032MAESTOI con ceste metalliche anteriori e posteriori, dei requisiti essenziali di sicurezza e, in particolare, essendo questa dotata di telaio di protezione antiribaltamento privo di etichetta identificatrice e vistosamente deformato. Con la medesima pronuncia, inoltre, è stata ordinata la confisca e la distruzione della trattatrice già in sequestro.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello, riferita esclusivamente alla parte del provvedimento che dispone la confisca e la distruzione della trattatrice, lamentando la sproporzione della misura rispetto al reato contestato e alla pena di euro 400,00 di ammenda, sia in considerazione del fatto che l'imputato si sarebbe prontamente attivato per effettuare i necessari e richiesti interventi al telaio e alla trattatrice stessa, sia perché la suddetta trattatrice agricola rappresenta l'unico mezzo di reddito e sostentamento per sé e la propria famiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su un motivo non specifico, che ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito e risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione stessa. 3.1.
Infatti, regola generale vuole che l'impugnazione sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). 3.2.
Nel caso di specie, correttamente il Tribunale di Viterbo ha motivato in ordine all'utilizzo nell'attività di impresa, da parte dell'imputato, della trattrice oggetto dell'imputazione - priva di alcuni, importanti e necessari, dispositivi di protezione individuale in base al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2008, in grado di garantire la sicurezza dell'operante in caso di ribaltamento - facendo leva in motivazione anche sulla mancata regolarizzazione del mezzo in seguito alla sua restituzione condizionata, atteso che il telaio di protezione per il conducente risultava riportato alla forma originaria solo parzialmente e comunque non sufficientemente rigido a causa delle saldature.
In considerazione di questo stato di fatto, il giudice di primo grado ha quindi legittimamente operato l'applicazione della confisca con distruzione per la pericolosità in sé della cosa sequestrata; pericolosità che esclude qualunque rilevanza dell'eventuale uso del mezzo a fini di sostentamento della famiglia dell'imputato.
4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Ìr • Il Consigliere es