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Sentenza — n. 19462/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19462/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Vincenzo Laurato avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere - applicata per i reati di cui agli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e 110, 629 cod. pen. - con la misura degli arresti domiciliari, anche con l'adozione del "braccialetto elettronico".

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19462/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, laddove ha escluso la rilevanza, quale elemento di novità tale da comportare una rivalutazione del quadro cautelare, del tempo trascorso in stato di detenzione non appare in linea con la giurisprudenza di legittimità, in particolare con Sez. 6, n. 39924 del 2015, la cui motivazione viene riportata nel ricorso.

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione misura cautelare nel diritto di esecuzione legittimità della carcerazione preventiva misura di contenzione azione di rivocazione del sequestro ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Laurato Vincenzo, nato a Cosenza il 08/07/1974 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Vincenzo Laurato avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere - applicata per i reati di cui agli artt. 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e 110, 629 cod. pen. - con la misura degli arresti domiciliari, anche con l'adozione del "braccialetto elettronico".

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, laddove ha escluso la rilevanza, quale elemento di novità tale da comportare una rivalutazione del quadro cautelare, del tempo trascorso in stato di detenzione non appare in linea con la giurisprudenza di legittimità, in particolare con Sez. 6, n. 39924 del 2015, la cui motivazione viene riportata nel ricorso.

3. In data 8 aprile 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell'avv. Giampiero Calabrese, difensore di fiducia e procuratore speciale di Vincenzo Laurato, essendo venuti meno i presupposti su cui si fondava l'impugnazione; di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 27/04/2022. Il Consigliere estensore Stefano Corb