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Sentenza — n. 19458/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19458/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19458/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17/12/2021, il Tribunale del riesame di Biella rigettava l'istanza proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da Roberto Mezzela e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 9/9/2021 con riguardo al delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19458/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Mezzela, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in punto di fumus commissi delicti. Il Tribunale avrebbe confermato la misura reale senza specificare quale profilo di responsabilità sarebbe riferibile al ricorrente, dato che la società sarebbe stata dichiarata fallita ben prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute, il cui obbligo, dunque, sarebbe stato ormai in capo al curatore. La motivazione, sul punto, richiamerebbe soltanto un astratto e possibile concorso tra questi ed il Mezzela, chiaramente extraneus, senza però individuare alcun elemento concreto di responsabilità, anche solo a titolo indiziario.

Parole chiave

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compenso del curatore fallimentare arretrati d'imposta omissione del contribuente rimborso dell'imposta preventiva reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 17/12/2021, il Tribunale del riesame di Biella rigettava l'istanza proposta ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il Mezzela, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mezzela Roberto, nato a Milano il 22/9/1960 avverso l'ordinanza del 17/12/2021 del Tribunale di Biella; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/12/2021, il Tribunale del riesame di Biella rigettava l'istanza proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da Roberto Mezzela e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 9/9/2021 con riguardo al delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione il Mezzela, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in punto di fumus commissi delicti. Il Tribunale avrebbe confermato la misura reale senza specificare quale profilo di responsabilità sarebbe riferibile al ricorrente, dato che la società sarebbe stata dichiarata fallita ben prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute, il cui obbligo, dunque, sarebbe stato ormai in capo al curatore. La motivazione, sul punto, richiamerebbe soltanto un astratto e possibile concorso tra questi ed il Mezzela, chiaramente extraneus, senza però individuare alcun elemento concreto di responsabilità, anche solo a titolo indiziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta fondato.

5. Il Tribunale di Biella ha rigettato l'istanza di riesame evidenziando, innanzitutto, l'esistenza di un quadro indiziario "concreto e non equivoco sufficiente per giustificare la misura", senza ulteriori considerazioni; ancora, ha sottolineato l'irrilevanza della dichiarazione di fallimento della "Vallemosso s.p.a.", intervenuta il 3/4/2017, dato che, sebbene il soggetto tenuto al versamento delle ritenute fosse ormai soltanto il curatore fallimentare, ciò "non esclude che nei confronti dell'originario legale rappresentante sia configurabile la possibilità di un concorso di persone nel reato proprio in qualità di extraneus." 6. Con queste affermazioni astratte, tuttavia, il Tribunale non ha esaminato la specifica vicenda in esame, né evidenziato quali elementi indurrebbero a ritenere - quantomeno in questa fase cautelare - che l'extraneus Mezzela avesse concorso con il curatore nell'omissione tributaria contestata, ipotesi che lo stesso provvedimento qualifica solo come possibile.

7. La presenza di una motivazione meramente apparente, peraltro su punto oggetto specifico di gravame, giustifica dunque l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Biella, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 2