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Sentenza — n. 19310/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19310/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale Torino rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Vincenzo Lioi di revoca dell'obbligo di presentazione in occasione delle manifestazioni disputate dalla squadra Juventus, disposto con provvedimento del Questore di Torino e convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Torino il 19 settembre 2019; in particolare, secondo il G.i.p. l'intervenuta assoluzione nel processo di merito del Lioi non inciderebbe sui presupposti evidenziati nel provvedimento genetico, applicativo della misura.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata ordinanza, Vincenzo Lioi, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché il G.i.p. non avrebbe tenuto conto che la sentenza di assoluzione pronunciata in favore del Lioi, con la formula "per non avere commesso il fatto", renderebbe ormai illegittima la limitazione imposta con il provvedimento genetico. Aggiunge il difensore che l'art. 6, comma 5, I. n. 401 del 1989 impone la revoca del provvedimento quando in sede penale si sia stabilita la non responsabilità dell'imputato e, in ogni caso, la motivazione, laddove il G.i.p. ha ritenuto irrilevante l'esito assolutorio, sarebbe del tutto mancante.

Parole chiave

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disposizioni imperative e legge del contratto gioventù rispetto del procedimento precontenzioso revoca della sospensione condizionale decreto di rinvio a giudizio calciatore professionista
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lioi Vincenzo, nato a Genova il 07/01/1978 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale Torino rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Vincenzo Lioi di revoca dell'obbligo di presentazione in occasione delle manifestazioni disputate dalla squadra Juventus, disposto con provvedimento del Questore di Torino e convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Torino il 19 settembre 2019; in particolare, secondo il G.i.p. l'intervenuta assoluzione nel processo di merito del Lioi non inciderebbe sui presupposti evidenziati nel provvedimento genetico, applicativo della misura.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Vincenzo Lioi, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché il G.i.p. non avrebbe tenuto conto che la sentenza di assoluzione pronunciata in favore del Lioi, con la formula "per non avere commesso il fatto", renderebbe ormai illegittima la limitazione imposta con il provvedimento genetico. Aggiunge il difensore che l'art. 6, comma 5, I. n. 401 del 1989 impone la revoca del provvedimento quando in sede penale si sia stabilita la non responsabilità dell'imputato e, in ogni caso, la motivazione, laddove il G.i.p. ha ritenuto irrilevante l'esito assolutorio, sarebbe del tutto mancante.

3. In data 8 aprile 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore e dall'interessato, essendo stato nelle more revocato il provvedimento inflitto al Lioi, come da allegato provvedimento disposto dalla Questura Torino in data 4 febbraio 2022; di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 - dep. 28/07/2021, Lombardi, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/05/2022. Il Consigliere est