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Sentenza — n. 19309/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19309/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19309/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 22 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 8 novembre 2021 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Civitavecchia e avente a oggetto un dipinto del Goya nell'ambito del procedimento a carico di Angelo Luca per il reato di cui agli art. 56 cod. pen. e 174, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19309/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ha lamentato che i Giudici non hanno tenuto conto della consulenza di parte. Invece, vi è motivazione sul punto in termini d'inaffidabilità del risultato. Valutato il fatto nel suo complesso, il Tribunale del riesame ha, pertanto, correttamente confermato il sequestro probatorio in attesa del completamento investigativo in merito al tentativo di esportazione di un dipinto di interesse storico e artistico senza le dovute autorizzazioni. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

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diritto di esporre l'opera libertà dell'arte opera tutelata dal diritto d'autore diritto di riproduzione infrazioni contro i beni culturali disegno o modello come oggetto di proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Luca Angelo, nato Mazzarino il 06/03/1981, avverso l'ordinanza in data 22/12/2021 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 8 novembre 2021 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Civitavecchia e avente a oggetto un dipinto del Goya nell'ambito del procedimento a carico di Angelo Luca per il reato di cui agli art. 56 cod. pen. e 174, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Espone che il dipinto non presentava i requisiti dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004 che giustificavano l'adozione del sequestro probatorio. Lamenta che i Giudici non avevano motivato se non con formule di stile, che non avevano valutato la consulenza di parte, che non avevano spiegato sulla base di quali elementi il dipinto fosse da attribuire al pittore spagnolo Goya. Chiede l'annullamento del sequestro con restituzione del bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, basato solo sul fumus, è manifestamente infondato, perché la motivazione del Tribunale del riesame è esaustiva. Il Luca era stato controllato all'aeroporto di Fiumicino, mentre era in partenza per Londra ove risiedeva, con una cartellina all'interno della quale vi era un dipinto a olio su tavola riproducente un conflitto bellico, apparentemente attribuibile al Goya, insieme a due fogli riproducenti la foto del dipinto e una bozza di dichiarazione notarile riferibile al dipinto con annotazioni manoscritte. L'indagato aveva riferito che aveva ricevuto il dipinto in regalo quel giorno stesso da tale Marco Scaringella, impiegato presso un garage e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Il dipinto era stato affidato al vicedirettore della Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea di Roma, Chiara Stefani, per le valutazioni del caso e al momento della decisione del Tribunale del riesame non era noto il parere dell'esperta. I Giudici hanno ritenuto poco convincente la consulenza di parte, secondo cui l'opera era di scarso valore commerciale e di nessun interesse storico, artistico e culturale, siccome realizzata negli anni '80 del 1900 secondo i prototipi della scuola spagnola del 1800, dal momento che il professionista aveva reso tale parere senza visionarla, in quanto in sequestro.

D'altra parte, hanno ulteriormente evidenziato che allegata all'opera vi era una bozza notarile recante un'indicazione prestampata secondo cui era sempre stata sul territorio londinese fin dall'acquisto. Le deduzioni della difesa sono meramente fattuali e non valgono a disarticolare il ragionamento seguito. Secondo la difesa, la bozza notarile era irrilevante. Per vero, anche nell'economia della decisione dell'ordinanza impugnata, questa bozza non è particolarmente significante, essendo piuttosto decisivi per un verso la provenienza del bene e per un altro l'inaffidabilità dell'expertise di parte.

La difesa ha lamentato che i Giudici non hanno tenuto conto della consulenza di parte. Invece, vi è motivazione sul punto in termini d'inaffidabilità del risultato. Valutato il fatto nel suo complesso, il Tribunale del riesame ha, pertanto, correttamente confermato il sequestro probatorio in attesa del completamento investigativo in merito al tentativo di esportazione di un dipinto di interesse storico e artistico senza le dovute autorizzazioni. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 31 mar