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Sentenza — n. 19300/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19300/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 23 novembre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 9 febbraio 2017 del Tribunale di Torino, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Virginio Nuzzolese perché il reato ascrittogli di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 era estinto per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 578-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 19300/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 era estinto per intervenuta prescrizione.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale ritiro dell'effetto sospensivo remissione della pena differimento dell'esecuzione della pena restituzione del termine scaduto dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 578-bis cod. proc. pen
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nuzzolese Virginio, nato a Torno il 19/06/1950, avverso la sentenza in data 23/11/2020 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 novembre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 9 febbraio 2017 del Tribunale di Torino, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Virginio Nuzzolese perché il reato ascrittogli di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 era estinto per intervenuta prescrizione.

2. Con un unico motivo di ricorso la difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca, perché viziata da violazione di legge. Richiama in suo favore l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la confisca per equivalente incontra un limite nella dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Censura la decisione nella parte in cui era stata rimproverata la tardività nella richiesta di cancellazione della confisca. Osserva che l'appello aveva avuto a oggetto l'accertamento di responsabilità. Pertanto, in seguito alla dichiarazione di prescrizione, anche la confisca doveva essere travolta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo (Cass., Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342-01 e n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374 — 01). Nel caso in esame, il reato è stato consumato nel 2012 e la confisca è stata disposta per equivalente nel 2017, prima della novella. La confisca va pertanto eliminata. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina Così deciso, il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente