Sentenza — n. 19299/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 23 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 27 febbraio 2019 del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena nei confronti di Said El Kadiri in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19299/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo di ricorso l'imputato contesta l'accertamento di responsabilità. Ricorda di aver ammesso di aver stretto un accordo per spacciare sostanza stupefacente per conto terzi in cambio di 80 euro e di essere a sua volta assuntore. Era al primo giorno di lavoro, si trovava da poco sul luogo dell'arresto e non aveva nemmeno iniziato l'attività illecita. La cocaina detenuta, pari a 7,5 grammi, era compatibile con l'uso personale. Pertanto, il bene giuridico alla salute pubblica non era mai stato posto in pericolo. Con il secondo eccepisce il vizio di motivazione per il discostamento dal minimo edittale e l'errata applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen. Ritiene che, per effetto della rideterminazione della pena, possa godere dei benefici di legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Kadiri Said, nato in Marocco il 11/10/1993, avverso la sentenza in data 23/06/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 27 febbraio 2019 del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena nei confronti di Said El Kadiri in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato contesta l'accertamento di responsabilità. Ricorda di aver ammesso di aver stretto un accordo per spacciare sostanza stupefacente per conto terzi in cambio di 80 euro e di essere a sua volta assuntore. Era al primo giorno di lavoro, si trovava da poco sul luogo dell'arresto e non aveva nemmeno iniziato l'attività illecita. La cocaina detenuta, pari a 7,5 grammi, era compatibile con l'uso personale. Pertanto, il bene giuridico alla salute pubblica non era mai stato posto in pericolo. Con il secondo eccepisce il vizio di motivazione per il discostamento dal minimo edittale e l'errata applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen. Ritiene che, per effetto della rideterminazione della pena, possa godere dei benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo attiene all'accertamento di responsabilità e consiste in argomenti generici e fattuali. La Corte territoriale ha ben spiegato che l'imputato era stato trovato dagli operanti nella disponibilità di 7,5 grammi di cocaina pari a quindici dosi con elevata percentuale di purezza e che aveva ammesso di trovarsi in quel luogo per spacciare per conto di altro soggetto verso il corrispettivo di euro 80 al giorno. Ha dunque escluso l'uso personale, ma ha riconosciuto il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per la quantità di stupefacente detenuta e per l'assenza di legami consolidati con gli ambienti criminali.
Il secondo motivo attiene alla pena e, a differenza di quanto eccepito dalla difesa, vi è adeguata motivazione del discostamento dal minimo edittale, poiché l'imputato stesso aveva ammesso di aver iniziato l'attività di spaccio in modo professionale e non occasionale, ma soprattutto verso il pagamento di un corrispettivo giornaliero da parte di soggetto evidentemente ben inserito negli ambienti malavitosi. Il percorso logico- argomentativo seguito dai Giudici non è manifestamente illogico o contraddittorio. Il ricorso è pertanto infondato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi