Sentenza — n. 18995/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Vasto applicava a Vincendo Di Maio la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo la confisca del denaro in sequestro. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con cui deduce l'omessa motivazione in relazione sia al riconoscimento della contestata recidiva, sia alla disposta confisca del denaro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 18995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti. Invero, l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dalla censura sollevata con il primo motivo, con il quale si contesta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Maio Vincenzo, nato a Napoli il 09/07/1974 avverso la sentenza dell'11/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Vasto applicava a Vincendo Di Maio la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo la confisca del denaro in sequestro.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con cui deduce l'omessa motivazione in relazione sia al riconoscimento della contestata recidiva, sia alla disposta confisca del denaro.
3. Il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti dinanzi indicati.
4. Il primo motivo è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti. Invero, l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dalla censura sollevata con il primo motivo, con il quale si contesta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.
5. Il secondo motivo è ammissibile e fondato. 5.1. In punto di ammissibilità, si rammenta che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (per tutti, Sez. U n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv- 279348-03), situazione ravvisabile nel caso di specie. 5.2.
Ciò posto, l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 dispone l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per taluno dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la fattispecie del comma 5. Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pertanto, ove sia contestato, come nel caso in esame, il delitto di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a disporre la confisca del denaro, previo accertamento, nel singolo caso concreto, dei presupposti indicati dall'art. 240-bis cod. pen., vale a dire la sproporzione di tale somma di denaro, la cui lecita provenienza l'imputato non è in grado di giustificare, rispetto al reddito o alla propria attività economica. s Nel caso in esame, tuttavia, nella parte motiva della decisione non v'è traccia alcuna delle ragioni che presiedono alla confisca del denaro sequestrato all'imputato, senza che a simile statuizione si coniughi un qualsiasi chiarimento o enunciato argomentativo.
6. Siffatta lacuna motivazionale rende, perciò, necessario l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Vasto, ufficio G.i.p., per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vasto. Dichiara inammissibile nel resto in ricorso. Così deciso il 07/04/2022.Il Consiglier