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Sentenza — n. 18988/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18988/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di Cassino ha condannato Ivan Cristini alle pene di legge per i reati di cui agli art. 279, comma 1, e 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non aveva spiegato come fosse possibile produrre inquinamento se non vi erano sostanze di dilavamento connesse all'attività svolta sul piazzale antistante alla carrozzeria. Lamenta l'omessa valutazione dei testi e l'omessa motivazione in merito al pericolo per l'ambiente. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131- bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Sentenza — n. 18988/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 279, comma 1, e 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non aveva spiegato come fosse possibile produrre inquinamento se non vi erano sostanze di dilavamento connesse all'attività svolta sul piazzale antistante alla carrozzeria. Lamenta l'omessa valutazione dei testi e l'omessa motivazione in merito al pericolo per l'ambiente. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131- bis cod. pen.

Parole chiave

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rischio ecologico sostanza pericolosa reato di pericolo rischio industriale inquinamento accidentale inquinamento automobilistico

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
Con il secondo denuncia il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA tt_ 13 MAG 2022 sul ricorso proposto da Cristini Ivan, nato a Veroli il 12/08/1981, cwro avverso la sentenza in data 04/02/2021 del Tribunale di Cassino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di Cassino ha condannato Ivan Cristini alle pene di legge per i reati di cui agli art. 279, comma 1, e 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non aveva spiegato come fosse possibile produrre inquinamento se non vi erano sostanze di dilavamento connesse all'attività svolta sul piazzale antistante alla carrozzeria. Lamenta l'omessa valutazione dei testi e l'omessa motivazione in merito al pericolo per l'ambiente. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131- bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Quanto all'accertamento di responsabilità del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, il Tribunale si è limitato alla mera elencazione delle prove, senza alcun vaglio critico, e non ha indicato gli argomenti fondanti la contestazione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia delle aree esterne senza l'autorizzazione prescritta. In particolare, la motivazione non reca alcuna considerazione in merito alla testimonianza, pur diligentemente riportata, del consulente della difesa, il quale aveva affermato che le acque scaricate nella fogna comunale erano acque civili e non di carrozzeria, che lo spazio esterno, antistante la carrozzeria, era destinato esclusivamente al parcheggio dei veicoli dei clienti, che le acque di seconda pioggia scaricavano nel fosso e nella fogna comunale senza depurazione, che le acque del piazzale non costituivano un pericolo per l'ambiente non essendoci sversamenti di olio etc. Quanto all'accertamento di responsabilità del reato di cui all'art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006, invece, il fatto pare ammesso dallo stesso imputato che nel ricorso per cassazione ha dichiarato che dopo l'accertamento aveva chiesto e ottenuto le autorizzazioni di legge.

Il Tribunale però non ha offerto alcuna spiegazione in merito. Quanto infine all'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'espressa richiesta, si registra un'omessa risposta. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per le criticità segnalate in merito all'accertamento dei reati e per mancanza di motivazione sull'art. 131-bis cod. pen., ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione (maturata in data 9 gennaio 2021). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass., Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso, il 30 marzo 2022 Il Consigliere