Sentenza — n. 18890/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 16/11/2021 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto, nell'interesse di Rossignolo Gianluca, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28/01/2021 e ha condannato, inoltre, il predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile nella fase di giudizio, liquidandone l'importo in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18890/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 16/11/2021 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto, nell'interesse di Rossignolo Gianluca, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28/01/2021 e ha condannato, inoltre, il predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile nella fase di giudizio, liquidandone l'importo in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
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12 MAG 2022 ORDINANZA CANCI- 'IRTr L sull'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dell'errore materi le esistente nel dispositivo del ruolo di udienza pubblica del 16/11/2021, relativo alla sentenza R.G.N. 23728/2021, emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento a carico di Rossignolo Gianluca, nato a Torino il 12/11/1968, visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, si è associato all'istanza di correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/11/2021 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto, nell'interesse di Rossignolo Gianluca, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28/01/2021 e ha condannato, inoltre, il predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile nella fase di giudizio, liquidandone l'importo in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
2. Per mero errore materiale, tuttavia, nel dispositivo del ruolo di udienza pubblica del 16/11/2021, si è omessa l'indicazione delle parole "Condanna inoltre l'imputato alla re fusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge" dopo le parole "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che quello indicato costituisce un mero errore materiale, che non comporta la nullità del provvedimento cui afferisce e la cui eliminazione non ne determina una modifica essenziale, in quanto realizzabile con operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. In ragione di ciò, l'errore de quo deve essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. e, per l'effetto, deve disporsi la correzione del dispositivo riportato a ruolo della sentenza in discorso con l'aggiunta delle parole "Condanna inoltre l'imputato alla re fusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge" dopo le parole "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende".
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo riportato a ruolo della sentenza della Corte di cassazione R.G.N. 23728/2021, emessa alla pubblica udienza del 16/11/2021, nel procedimento a carico di Rossignolo Gianluca, nato a Torino il 12/11/1968, mediante l'aggiunta delle parole "Condanna inoltre l'imputato alla re fusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge" dopo le parole "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende". Così deciso il 06/0