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Sentenza — n. 18867/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of prescription; court upheld conviction for tax fraud based on statutory prescription periods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the claim that the conviction for tax fraud had expired. The appellant argued that a lesser offense with a shorter prescription period applied to the 2010 tax period, but the court found the ordinary six-year term was validly extended by one-third and further increased by interruption and suspension periods. Consequently, the crime was not extinguished by prescription, and the appeal was rejected with the appellant ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 1, cod. pen.; Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000; The prescription period for tax fraud is calculated based on the maximum statutory penalty and is validly extended by statutory increases and interruption, rendering the crime non-extinguished even if a lesser aggravated form existed.

Parole chiave

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prescription period tax fraud criminal appeal statutory extension interruption of prescription Cassation inadmissibility Cassa delle Ammende delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 1, cod. pen.
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 157 cod.
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
74 del 2000, sanzionata con pena detentiva pari, nel massimo, a sei anni di reclusione, rispetto alla quale era già maturata la causa estintiva della prescrizione in ragione della non applicabilità della previsione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs.
Art. 160, comma 3, cod. pen.
In ragione dei molteplici atti interruttivi della prescrizione in concreto intervenuti, il termine di otto anni così determinato deve essere ulteriormente aumentato di un quarto, in conformità a quanto disposto dall'art. 160, comma 3, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I.
art. 157 cod. pen
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mignogna Michele, nato a Gambatesa 1'08/09/1939, avverso la sentenza in data 12/02/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12/02/2021 la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del precedente 08/11/2017, dichiarando l'intervenuta prescrizione, limitatamente ai periodi di imposta 2008 e 2009, del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti contestato a Mignogna Michele, confermando la condanna del predetto per il medesimo delitto concernente il periodo di imposta 2010 e rideterminando conseguentemente la pena.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Mignogna, avv.to Massimo Vasquez Giuliano, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen. In particolare, sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la decisione di condanna per il delitto in contestazione resa dal giudice di prime cure in relazione al periodo di imposta 2010, posto che, per l'ammontare inferiore a euro 100.000,00 degli elementi passivi fittiziamente indicati, avrebbe dovuto ritenersi configurabile la fattispecie attenuata attualmente prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, sanzionata con pena detentiva pari, nel massimo, a sei anni di reclusione, rispetto alla quale era già maturata la causa estintiva della prescrizione in ragione della non applicabilità della previsione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. citato, che sancisce l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione, ma che deve intendersi riferita alla sola ipotesi non attenuata del medesimo delitto.

3. Il medesimo difensore ha, inoltre, presentato, in data 29/03/2022, una memoria di replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, con cui ha sostanzialmente ribadito le deduzioni prospettate con il ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Mignogna Michele è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., sostenendo l'intervenuta prescrizione del delitto per cui v'è stata condanna in ragione della non applicabilità ad esso, per il ridotto importo degli elementi passivi fittiziamente indicati, della previsione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n.

74. Rileva al riguardo il Collegio che, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sanzionato, all'epoca dei fatti, con pena detentiva pari, nel massimo, ad anni sei di reclusione, il temine ordinario di prescrizione è, secondo quanto sancito dall'art. 157, comma 1, cod. pen., di sei anni, decorrente dal mese di ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione stessa, ricadendo in tale mese il termine di scadenza per la presentazione all'Amministrazione finanziaria delle prescritte dichiarazioni.

L'indicato termine prescrizionale deve essere, poi, aumentato di un terzo giusta il disposto dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. citato, introdotto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. I), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto l'evocata disposizione risultava vigente all'epoca del perfezionamento del delitto e, per converso, non assume la pretesa rilevanza escludente l'intervenuta novellazione della norma incriminatrice oggetto di contestazione ad opera dell'art. 39, comma 1, lett.

a) e b), del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 (sostanziatasi, in specie, in un consistente incremento sanzionatorio e nell'espressa previsione di un'ipotesi attenuata). In ragione dei molteplici atti interruttivi della prescrizione in concreto intervenuti, il termine di otto anni così determinato deve essere ulteriormente aumentato di un quarto, in conformità a quanto disposto dall'art. 160, comma 3, cod. pen. Ai menzionati incrementi del termine prescrizionale, di per sé idonei a far ritenere non maturata l'anzidetta causa estintiva del reato in epoca antecedente alla decisione della Corte di appello di Lecce, deve aggiungersi, infine, il periodo di sospensione della prescrizione di un anno, cinque mesi e un giorno, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado ed espressamente indicato, nella propria pronunzia, dai giudici di appello.

Tale circostanza, giammai contestata dal ricorrente, comporta che il delitto per cui si procede risulta ad oggi non prescritto, disvelando, per l'effetto, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso concretamente azionato.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/04/2022