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Sentenza — n. 18863/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction, ruling conviction stands on independent evidence despite procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18863/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Francesco Saccotelli's cassation appeal inadmissible, rejecting his claim that the second-instance judgment lacked proper motivation regarding witness statements. Although the appellate court failed to explicitly address the utility of certain service annotations and witness retractions, the conviction was based on robust, independent police evidence including surveillance, seizure of drugs, and corroborating testimonies. The court held that the absence of specific reasoning on the contested elements did not invalidate the overall structure of the judgment, which sufficiently supported the finding of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 191, 195 comma 4, 546 cod. proc. pen.; The failure to explicitly address specific evidentiary objections does not render a criminal judgment void if the conviction rests on independent and sufficient grounds that sustain the sentence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific motivation drug trafficking conviction independent corroborating evidence procedural defect cure deposizioni attendibili tradimento militare estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 195 comma 4 cod. proc. pen.
La violazione dell'art. 195, comma 4, cod.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale
pen., per come interpretato dalla sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale, imporrebbe dunque l'annullamento della pronuncia impugnata.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 26/3/2021, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa il 30/1/2018 dal Triblmale di Matera, assolveva Fabio Casino dall'imputazione di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale
pen., per come interpretato dalla sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale, imporrebbe dunque l'annullamento della pronuncia impugnata.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saccotelli Francesco, nato ad Andria (Ba) il 10/11/1981 avverso la sentenza del 26/3/2021 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/3/2021, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa il 30/1/2018 dal Triblmale di Matera, assolveva Fabio Casino dall'imputazione di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per non aver commesso il fatto, e confermava la condanna di Francesco Saccotelli e Nicola Raguso, quanto allo stesso reato, nei termini di cui al dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione il Saccotelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza degli artt. 191, 195, comma 4, 546 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. Premesso che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata soprattutto in forza di un'annotazione di servizio, nella quale si darebbe conto delle dichiarazioni rese da due presunti acquirenti della sostanza (Gerardo Passante e Francesco Romaniello) e del riconoscimento del Saccotelli che gli stessi avrebbero eseguito; tanto premesso, la Corte di appello non avrebbe motivato sulla doglianza con la quale si eccepiva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in esame e del riconoscimento, alla luce della ritrattazione poi operata dai due testimoni, che non sarebbe stata surrogabile dalla deposizione del militare che aveva sottoscritto l'annotazione di servizio in questione, come invece affermato dal Tribunale.

La violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., per come interpretato dalla sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale, imporrebbe dunque l'annullamento della pronuncia impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Al riguardo, si osserva in primo luogo che l'annotazione di servizio oggetto dell'impugnazione - comprensiva delle dichiarazioni rese dagli acquirenti Passante e Romaniello e della ricognizione fotografica compiuta - ha costituito, in effetti, motivo di censura in appello, con il quale si eccepiva l'inutilizzabilità delle stesse affermazioni, per come poi riferite in dibattimento dal militare Cellamare, con i medesimi argomenti richiamati nell'impugnazione in esame; si deve convenire con il ricorrente, ancora, sull'omessa motivazione qui contestata, dato che la Corte di appello non ha sviluppato sul tema alcun argomento.

6. La fondatezza della censura, tuttavia, non comporta di per sé l'annullamento della sentenza di secondo grado, dovendosi verificare - con adeguata prova di resistenza - se la struttura motivazionale resa sia comunque idonea a sostenere una pronuncia di condanna, anche rimuovendone la parte viziata.

7. Ebbene, ritiene il Collegio che questa verifica conduca, con evidenza, ad una risposta affermativa, anche solo riscontrando che le dichiarazioni de relato del militare, così come il riconoscimento che i due acquirenti avrebbero compiuto, unico oggetto del ricorso, non sono mai stati utilizzati dalla Corte di appello, neppure implicitamente, confermandosi piuttosto la condanna su elementi istruttori del tutto distinti ed autonomi e che, peraltro, il ricorso non cita neppure, tantomeno contesta.

8. La colpevolezza di Saccotelli nel concorso in detenzione di stupefacente a fine di spaccio, infatti, è stata riconosciuta dal Giudice del gravame alla luce delle attività di polizia giudiziaria compiute dai Carabinieri tra l'agosto e l'ottobre 2013, quando in ore serali, lungo la strada statalé 665 e tra i km. 104 e 108, era stato notato un movimento sospetto di vetture, che rallentavano, quasi a passo d'uomo, con la luce interna accesa, fino a quando un segnale luminoso di torce proveniva dalla vegetazione ai lati della strada. I militari avevano allora deciso di intervenire 1'11/10/2013, così verificando in prima persona, fingendosi interessati all'acquisto, non solo (e nuovamente) il viavai appena descritto, ma anche la disponibilità di stupefacenti, ricetrasmittenti e torce in capo a due soggetti, quali proprio Saccotelli e Raguso, che si erano poi dati alla fuga; le sostanze erano state quindi sequestrate, e risultate idonee al confezionamento di 440 dosi singole (la marijuana) e di 249 dosi singole (la cocaina).

Quanto, infine, al riconoscimento del ricorrente come uno dei due soggetti coinvolti, la sentenza di appello lo ha confermato - ancora con argomento logico ed immune da ogni censura - in forza a) di un precedente controllo dell'imputato, la stessa sera, sempre insieme a Raguso;

b) del cartellino foto-segnaletico proveniente dalla banca dati delle forze dell'ordine e di quello proveniente dal Comune di residenza;

c) delle dichiarazioni del Raguso, che - nel corso dell'esame - aveva riferito di aver accompagnato in auto proprio il Saccotelli, ma solo perché quest'ultimo era rimasto in panne.

9. Con argomenti così solidi e rigorosi, oltre che del tutto assenti nell'impugnazione in esame, la Corte di merito ha quindi confermato la colpevolezza del ricorrente, ritenendone certa l'identificazione (come quella del complice) e, dunque, la responsabilità. Senza neppure un accenno, quindi, alle dichiarazioni di presunti acquirenti o ad annotazioni di servizio, che la sentenza non ha mai citato né preso in esame, così risultando infondato il ricorso del Saccotelli, proposto - come già evidenziato - esclusivamente con riguardo agli stessi elementi di indagine.

10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend