Sentenza — n. 18862/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2 marzo 2020, il Tribunale di Vicenza, per quanto in questa sede rileva, condannava Marco Barra alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 3.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 81 cod. pen., reato a lui contestato al capo A in relazione a talune cessioni di cocaina in favore degli assuntori Paolo Bernar e Nicholas Piazzon, risultando le condotte commesse in Valdagno e Cornedo Vicentino, in epoca compresa tra il giugno del 2017 e il luglio del 2018; invece, in ordine alle cessioni di marijuana e cocaina in favore di un terzo assuntore, Luca Fin (ancora capo A) e rispetto a un episodio di detenzione di marijuana (capo B), Barra veniva assolto, rispettivamente, perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Barra deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Infine, ai sensi dell'art. 154 ter delle norme di attuazione del codice di rito, si dispone che la Cancelleria comunichi il dispositivo al Ministero dell'Interno, amministrazione di appartenenza del ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barra Marco, nato a Napoli il 28-04-1975, avverso la sentenza del 18-01-2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 marzo 2020, il Tribunale di Vicenza, per quanto in questa sede rileva, condannava Marco Barra alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 3.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 81 cod. pen., reato a lui contestato al capo A in relazione a talune cessioni di cocaina in favore degli assuntori Paolo Bernar e Nicholas Piazzon, risultando le condotte commesse in Valdagno e Cornedo Vicentino, in epoca compresa tra il giugno del 2017 e il luglio del 2018; invece, in ordine alle cessioni di marijuana e cocaina in favore di un terzo assuntore, Luca Fin (ancora capo A) e rispetto a un episodio di detenzione di marijuana (capo B), Barra veniva assolto, rispettivamente, perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato.
Con sentenza del 18 gennaio 2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena, limitatamente alle cessioni di cocaina ritenute in sentenza, ad anni 1, mesi 5 di reclusione e 2.000 euro di multa, confermando nel resto la decisione del Tribunale.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, Barra, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione probatoria della deposizione del teste Paolo Bernar, evidenziando che i giudici di secondo grado, pur convenendo sulla natura auto-incriminante di parte delle dichiarazioni del teste relative a reato connesso o comunque collegato con quello ascritto al ricorrente, tuttavia non avrebbero adottato lo statuto interpretativo adeguato a una prova che, da testimoniale pura, è degradata in testimoniale assistita.
Dunque, indipendentemente dal regime di utilizzabilità di quanto dichiarato, la Corte territoriale avrebbe dovuto convergere sulla necessaria applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 192 commi 1 e 3 cod. proc. pen, anche con riferimento alla frazione del dichiarato che ha preceduto l'autoincriminazione. Si è infatti in presenza di un soggetto che, pur non avendo dato segni pregressi di essere coinvolto nel medesimo fatto, ha reso comunque un contributo influenzato da quella contiguità al fatto altrui di cui riferisce, tale da subire un condizionamento intuibile a dire e a non dire, o a dire tutto o solo una parte.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, non vi sarebbe traccia dell'analisi sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, rinvenendosi profili di manifesta illogicità dell'apparato argomentativo nella parte in cui si è affermato che non vi è stata soluzione di continuità nell'osservazione di P.G. tra la ritenuta cessione a Bernar di un grammo di cocaina e il controllo effettuato sul medesimo con il rinvenimento della sostanza, avendo la stessa Corte di appello ammesso che Bernar, dopo l'incontro con il ricorrente, ha fatto una sosta nella propria abitazione, non avendo i giudici di appello spiegato perché il dichiarante si sarebbe trovato nell'effettiva necessità di sostare in casa per manomettere la misera monodose in suo possesso, in vista di una imminente consumo condiviso.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la valutazione probatoria della deposizione del teste Nicholas Piazzon e la violazione del canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", rilevandosi che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, in alcun modo tale deposizione si potrebbe delineare come un riscontro al narrato di Bernar, venendo piuttosto in rilievo dichiarazioni inattendibili e comunque riferite a esperienze distinte tra loro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Deve premettersi che le censure difensive si riferiscono invero a singoli elementi del materiale probatorio scrutinato dai giudici di merito, dalla cui disamina complessiva delle fonti dimostrative raccolte occorre tuttavia partire al fine di circoscrivere l'ambito di effettiva rilevanza delle doglianze sollevate. Orbene, nel ricostruire i fatti di causa, sia il Tribunale (più diffusamente) che la Corte di appello (la quale, pur richiamando la motivazione del primo giudice, ha compiuto comunque una valutazione autonoma e critica delle prove disponibili), hanno valorizzato, prima delle dichiarazioni degli assuntori, gli accertamenti investigativi compiuti sull'utenza cellulare in uso a Marco Barra, appartenente alle Forze dell'ordine, cui gli inquirenti pervenivano tramite la verifica dei contatti telefonici riconducibili al cellulare di tale Luca Fin, a sua volta destinatario, insieme a tale Younes Jaibi, di un controllo casuale effettuato il 13 novembre 2017 dai CC di Trissino presso il bar Stazione di Brogliano.
Dall'esame dei tabulati telefonici dell'utenza in uso a Barra si evincevano contatti frequenti e sospetti con due persone, Nicholas Piazzon e Paolo Bernar, con i quali l'imputato aveva alcuni incontri, oggetto di servizi di osservazione della P.G., favoriti sia dalla installazione di un dispositivo GPS sul veicolo di proprietà di Barra, sia dal successivo monitoraggio della sua utenza telefonica. Un servizio di osservazione aveva luogo in particolare il 4 giugno 2018, data in cui avveniva un incontro tra Barra e Bernar, all'esito del quale questi veniva fermato dai CC di Trissino e trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente;
Barra e Bernar erano stati già notati insieme il 1° giugno 2018 e dopo quell'incontro Bernar fu visto fermarsi nel parcheggio di un negozio di mobili e compiere un gesto compatibile con l'inalazione di una sostanza dal naso. Il 14 giugno 2018 Barra veniva visto in compagnia di Bernar e Piazzon, intento a cercare un involucro lanciato da quest'ultimo nell'aiuola di una piazzola dove era avvenuto il controllo della P.G., i cui operanti, dopo che Barra si era allontanato al sopraggiungere di una pattuglia, rinvenivano nell'aiuola un involucro contenente due grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.
Ancora, il 5 luglio 2018, Piazzon, uscendo dall'abitazione di Barra, veniva fermato dai CC e invitato a portarsi in Caserma per rendere dichiarazioni circa la ragione per cui si era recato presso la casa dell'imputato; questi, una volta uscito Piazzon dalla Caserma, contattava il suo conoscente per sapere cosa fosse successo, concordando i due di vedersi di lì a poco per parlare dell'accaduto. In tale scenario investigativo si colloca quindi l'audizione di Piazzon e Bernar, i quali, durante le indagini preliminari, ammettevano, pur nell'ambito di dichiarazioni non del tutto fluide, di aver acquistato stupefacente da Barra.
I due hanno poi ridimensionato il loro rapporto con Barra in dibattimento, Bernar parlando di un numero limitatissimo di cessioni ricevute dall'imputato (3-4 in tutto e non 2-3 volte a settimana negli ultimi 6 mesi, come riferito nella fase investigativa), Piazzon addirittura lanciando accuse a carico degli inquirenti, che lo avrebbero coartato al momento dell'audizione investigativa, tanto è vero che è stata disposta la trasmissione al P.M. degli atti concernenti la sua deposizione.
2. Orbene, le due conformi sentenze di merito hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni di Bernar e Piazzon solo nella misura in cui hanno ridimensionato le consegne di stupefacente da parte di Barra, non certo nella parte in cui le hanno confermate, atteso che dai dialoghi intercettati (non solo tra l'imputato e gli assuntori, ma anche tra Barra e la moglie Roberta Sandra Savanello) e dai servizi di appostamento è emerso sia che l'imputato aveva un ruolo propulsivo nella pianificazione e nella organizzazione materiale delle cessioni di cocaina, sia che i due acquirenti avevano una certa "riverenza" nei suoi confronti, palesatasi, nel caso di Piazzon, anche nel corso dell'escussione dibattimentale, quando il teste è stato invitato a distogliere lo sguardo dall'imputato presente in aula.
A ciò deve solo aggiungersi che le deduzioni difensive circa l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi sono rimaste assertive e non adeguatamente specifiche, non essendo stato precisato il motivo processuale per cui le dichiarazioni accusatorie rese da ciascun teste a carico di Barra non sarebbero utilizzabili, non potendosi sottacere peraltro i palesi limiti di autosufficienza del ricorso, con cui è stata evocata la violazione delle regole di valutazione probatoria, senza che il contenuto delle due deposizioni contestate sia stato allegato o almeno riportato, il che impedisce di cogliere la reale pregnanza dei vizi dedotti dal ricorrente.
3. La disamina del materiale probatorio operata prima dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale resiste dunque alle obiezioni difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa e invero parcellizzata delle fonti probatorie, operazione che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, posto che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Barra deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Infine, ai sensi dell'art. 154 ter delle norme di attuazione del codice di rito, si dispone che la Cancelleria comunichi il dispositivo al Ministero dell'Interno, amministrazione di appartenenza del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria d