Cassation annuls appeal judgment for failing to apply non-prosecution clause post-Constitutional Court ruling on theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Lecce Court of Appeal's judgment regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code. The defendant argued that the lower court ignored a 2020 Constitutional Court decision declaring the article unconstitutional for certain theft offenses. The court ruled that while the initial conviction stands, the appellate court must now evaluate the non-prosecution clause and generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 648, second comma, cod. pen.; The lower court must apply the non-prosecution clause for particular triviality of the fact when a Constitutional Court ruling declares the statutory provision unconstitutional for specific offenses, even if the initial conviction remains irrevocable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dieng Idrissa, nato a Diourbel Senegal il 27/01/1991, avverso la sentenza in data 13/11/2020 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Salvatore Centonze che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 27 aprile 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato Idrissa Dieng alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di ricettazione di CD e DVD (capo A), e ha applicato l'art. 131-bis cod. pen. per la violazione dell'art. 171-ter, primo comma, lett.
c) e per la violazione dell'art. 171- ter, primo comma, lett. d), I. n. 633 del 1941 (rispettivamente capi B e C). Con sentenza in data 13 novembre 2020 la Corte di appello di Lecce ha assolto l'imputato dal reato del capo B) perché il fatto non sussiste e ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. 12 MAG 2022 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020. Con il secondo eccepisce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 131-bis cod. pen., dopo che si era pronunciata la Corte costituzionale sulla sua compatibilità con l'art. 648, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Con sentenza in data 21 luglio 2020 n. 156 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. La decisione della Corte di appello di Lecce, intervenuta il 13 novembre 2020, non ha tenuto conto di tale pronuncia e non ha esplorato la possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen. anche al reato di ricettazione, nonostante in primo grado già fosse stata dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto per i due reati collegati previsti dalla legge speciale (decisione riformata con l'assoluzione per l'ipotesi dell'art. 171-ter, primo comma, lett. c).
Dal complesso della motivazione, sia del primo che del secondo grado, non si ricava una motivazione implicita di diniego della causa di proscioglimento, ma si evidenzia anzi l'esiguità della pena irrogata. Pertanto, l'accertamento di responsabilità dev'essere considerato irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., ma altra Sezione della Corte di appello di Lecce è chiamata a valutare la possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, la possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche, tema non affrontato dalla sentenza impugnata, nonostante fosse stato espressamente devoluto alla sua cognizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Così deciso, il 23 febbraio 2022 Il C