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Sentenza — n. 18842/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific mitigation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the appellate court failed to consider generic mitigating circumstances like his social roots and the non-alarming nature of the acts. The court rejected this, ruling that a request for generic mitigation must be explicitly motivated to be considered, and since the lower court adequately justified the sentence based on the drug quantity, the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A request for generic mitigating circumstances is inadmissible if not explicitly motivated, as the court's rejection based on analogous grounds regarding the sanction treatment implicitly disattends the request.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking conviction appeal inadmissibility sanction treatment reduction Cassazione Roma procedural requirement court costs order detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
DPR 309/90, art. 73 comma 4
La corte di appello di Roma, con sentenza del 17 maggio 2021, confermava la sentenza del Gip di Velletri del 19 gennaio 2021, con cui Chahhadi Sami Abdeljabar era stato condannato con riguardo al reato di cui all'art. 73 comma 4 del DPR 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 Rv. 275057
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chahhadi Sami Abdeljabar nato in Marocco il 05/02/1984; avverso la sentenza del 17/05/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La corte di appello di Roma, con sentenza del 17 maggio 2021, confermava la sentenza del Gip di Velletri del 19 gennaio 2021, con cui Chahhadi Sami Abdeljabar era stato condannato con riguardo al reato di cui all'art. 73 comma 4 del DPR 309/90.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propone ricorso Chahhadi Sami Abdeljabar mediante il proprio difensore, con due motivi di impugnazione n 3. Deduce, con il primo motivo, il vizio di carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la corte di appello, a fronte della specifica richiesta difensiva, si sarebbe limitata a dichiarare la pena applicata adeguata alla gravità del fatto. Ciò, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, il suo radicamento sociale, familiare e lavorativo in Italia e il carattere non allarmante dei fatti.

4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la corte trascurato di valutare gli elementi al riguardo prospettati nell'atto di appello, senza indicare elementi giustificativi del rilevante discostamento dal minimo edittale, stabilito con la pena applicata.

5. Il primo motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato - come nel caso in esame - il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1 - , n. 12624 del 12/02/2019 Rv. 275057 - 01). In proposito infatti, la corte, confermando il trattamento sanzionatorio, ha valorizzato coerentemente la gravità del fatto, a fronte di 15 panetti di hashish e di migliaia di dosi ricavabili, in uno con il conseguentemente elevato numero di potenziali fruitori. Dati che, afferendo al profilo oggettivo del reato, appaiono rilevanti anche sul piano della mancata applicazione delle invocate attenuanti generiche. Il principio sopra citato viene in rilievo ancor più a fronte di una mera richiesta, nell'atto di gravame, delle circostanze generiche, come tale non motivata, avanzata nel quadro della richiesta di rideterminazione e riduzione del trattamento sanzionatorio.

6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, attesa la adeguatezza della motivazione in ordine alla conferma della pena applicata, in ragione delle considerazioni già espresse con riguardo al primo motivo dedotto.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/02/2022. Il Consigliere estenso