Sentenza — n. 18524/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 01/02/2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 20/11/2014 dal Tribunale di Roma, con la quale Jateh Ebrima era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 157 cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 172 cod. proc. pen, art. 347 cod. proc. pen, art. 601 cod.proc.pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 18524/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito avevano irrogato una pena base superiore al minimo edittale, con una motivazione carente attraverso il riferimento alla congruità della pena, correlata al quantitativo di droga ed alla personalità dell'imputato.
Parole chiave
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Jaiteh Ebrima, nato in Gambia il 15/09/1994 avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Antonio Gregorace, che ha concluso insistendo nei motivi di gravame e chiedendo l'accoglimento. Dt72,7 11 MAG 2122 o
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 01/02/2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 20/11/2014 dal Tribunale di Roma, con la quale Jateh Ebrima era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Jateh Ebrima, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod.pen. e 83 d.I n. 18/2020, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata ritenendo, erroneamente, che sarebbe applicabile al caso in esame la sospensione del termine per il periodo emergenziale (gg 64 dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 ex art 83 del d.l. n. 18/2020), mentre tale sospensione non operava poiché non solo non era stata fissata udienza nel periodo di sospensione relativa a tutti i termini processuali causati dall'emergenza sanitaria, ma nel medesimo periodo non era stato neppure emesso decreto di fissazione dell'udienza, emesso solo in data 4.12.2020.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito avevano irrogato una pena base superiore al minimo edittale, con una motivazione carente attraverso il riferimento alla congruità della pena, correlata al quantitativo di droga ed alla personalità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell'ulteriore censura proposta.
2. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti; in applicazione di tale principio si è ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (Sez. 5 , n. 2647 del 29/09/2021, dep.24/01/2022, Rv. 282431 - 01, in termini, nonchè Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 - 01, relativa non ai termini di prescrizione bensì ai termini di durata delle misure cautelari).3.
Nella specie, come dedotto, nel periodo di interesse per l'applicazione della normativa emergenziale richiamata, la sentenza appellata è stata emessa il 24/11/2014 e, a seguito della proposizione del gravame, è stato emesso, il 4/12/2020, soltanto il decreto di citazione per il giudizio di appello. Pertanto, non vi era alcun termine pendente nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen., atteso che l'unico atto da adottarsi (e in effetti adottato) era il decreto presidenziale di citazione, da emettersi «senza ritardo» (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.), e dunque non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (cfr. pure Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi.
Rv. 236501 - 01, che - sia pure con riferimento al disposto dell'art. 347 cod. proc. pen., ha rilevato che «la locuzione "senza ritardo"», cosi come l'avverbio «"immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo» dell'articolo appena citato, «non impongono termini precisi e determinati», pur indicando «attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro»). Ne consegue che, nel corso del giudizio di appello, non ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale e, quindi, tenuto conto della data del commesso reato- 1 novembre 2014 -, il termine prescrizionale ordinario del reato (art. 73, comma 5. d.P.R. n. 309/1990) pari a sei anni ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod.pen., maturava il 24/11/2020, cioè, sei anni dopo la data di emissione dell'ultimo atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado; al momento di emissione del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 601 cod.proc.pen., in data 4/1//20220 il reato era estinto per prescrizione; va ricordato che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez.5, n. 51475 del 04/10/2019, Rv. 277853 - 01).
4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato