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Sentenza — n. 18275/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls probation suspension order for modifying treatment plan without defendant's consent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the GIP's order suspending probation for one year due to the judge modifying the treatment program without the defendant's consent. The defendant argued the modification was illegal because he was absent from the hearing and had not agreed to the changes. The court ruled that such modifications require prior consultation and explicit consent, rendering the original order void.

Regesto Legislator

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Art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.; The modification of a probation treatment plan without the defendant's prior consent and consultation is legally void.

Parole chiave

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probation suspension treatment plan modification defendant consent judicial order annulment procedural illegitimacy condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge con riferimento all'art. 464- quater, comma 4, cod.
Art. 168-bis, secondo comma, cod. pen.
Con il secondo denuncia la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., perché tale norma non prevedeva l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova in caso di mancato risarcimento del danno.
Art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge con riferimento all'art. 464- quater, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017
in difetto di previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato (Cass., Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep.
Cass., Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Asquino Antonio, nato a Rionero in Vulture il 01/01/1976, avverso l'ordinanza in data 06/07/2021 del GIP del Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 6 luglio 2021 il GIP del Tribunale di Potenza ha sospeso la messa alla prova Antonio Asquino per anni uno.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge con riferimento all'art. 464- quater, comma 4, cod. proc. pen., atteso che il GUP aveva modificato e integrato il programma di trattamento senza il suo consenso. Precisa di essere stato addirittura assente all'udienza del 6 luglio 2021 in cui era stata pronunciata l'ordinanza. Con il secondo denuncia la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., perché tale norma non prevedeva l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova in caso di mancato risarcimento del danno. Sostiene che erroneamente il Giudice aveva affermato che svolgeva attività lavorativa. Infatti, non svolgeva alcuna attività, ma si limitava solo a percepire il reddito di cittadinanza ed emergenza che nel 2020 era stato corrisposto per complessivi euro 3.157,01.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. in difetto di previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato (Cass., Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006 e Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Di Leo, Rv. 278306 - 01). Risulta dal verbale d'udienza di camera di consiglio del 6 luglio 2021 che il ricorrente era assente e non aveva espresso alcun consenso alla modifica del programma. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo esonera la Corte dall'esame del secondo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza in diversa composizione personale Così deciso, il 24 gennaio 2022 Il Consigliere