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Sentenza — n. 18083/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18083/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 11 febbraio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a Giovanni Orlando dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani il 12 giugno 2014 alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto ai fini di cessione, gr. 16,09 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto ai fini di cessione, gr. 16,09 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena consumo di canapa sospensione di pena remissione della pena possesso illecito di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GIOVANNI nato a ANDRIA il 01/09/1974 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG chiede l'annullamento senza rinvio per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 11 febbraio 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a Giovanni Orlando dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani il 12 giugno 2014 alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto ai fini di cessione, gr. 16,09 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna nonostante il reato fosse estinto per prescrizione essendo decorsi 6 anni tra la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado del 12 giugno 2014 e il decreto di citazione in appello del 8 gennaio 2021. La prescrizione si sarebbe verificata il 12 giugno 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dal dispositivo della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado; effettivamente, tra la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado del 12 giugno 2014 e il decreto di citazione in appello del 8 gennaio 2021 è decorso il termine ordinario di prescrizione di 6 anni; la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione, maturata il 12 giugno 2020. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee a pronunciare la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 05/04/2022. Il Consiglier estensore Il Presidente ' uca Se eraro Gi ni Liberati DEPO T