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Sentenza — n. 17916/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls police access ban order due to GIP's failure to wait 48 hours before validation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order validating a six-year ban on accessing sports venues imposed by the Prefect of Massa Carrara. The applicants argued that the GIP violated their right to defense by convaliding the measure before the mandatory 48-hour period following notification had elapsed. The court ruled that because the applicants did not submit any defensive memoranda before the deadline expired, the procedural violation rendered the validation null and void.

Regesto Legislator

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Art. 178 c.p.p.; Art. 6 I. n. 401/1989: The validation of a police order imposing an obligation to appear before the police authority cannot intervene before the expiration of the 48-hour defense period, unless the interested party has exercised their defensive prerogatives by submitting a memorandum prior to the deadline's expiration.

Parole chiave

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validation of police order 48 hour defense period right to defense violation nullity of administrative act procedural error in proceeding diritto dello sport calciatore professionista marchio di movimento

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 6, comma 3 I. n. 401 del 1989
del Tribunale di Massa, ai sensi dell'art. 6 I.
Art. 3 e 10 I. n. 241 del 1990
Art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989
motivato in ordine alla durata della misura inflitta; all'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, per omessa motivazione circa le ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi al comando di p.s.
art. 178 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016
pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep.
Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013
Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep.
Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011
257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep.
Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010
250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010 - dep.
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019
Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Celi Marco, nato a Carrara il 23/12/1969 Iacopetti Stafano, nato a Massa il 22/12/1985 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. /fi RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Massa, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del Questore di Massa Carrara emesso in data 25 ottobre 2021 nei confronti di Marco Celli e di Stefano Iacopetti, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di sei anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S.

2. Avverso l'indicato provvedimento, Marco Celli e di Sterano Iacopetti, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, con atti distinti ma di contenuto pressoché identico, affidato a tre motivi, con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge in riferimento: agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 6„ comma 3 I. n. 401 del 1989, in quanto il G.i.p. avrebbe convalidato il provvedimento del Questore senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato del predetto provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa; agli artt. 3 e 10 I. n. 241 del 1990, non avendo il G.i.p. motivato in ordine alla durata della misura inflitta; all'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, per omessa motivazione circa le ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi al comando di p.s. quattro volte in occasione delle partite di calcio dell'U.S. Massese in casa.

3. I ricorsi sono fondati con riferimento al primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi.

4. Per costante e consolidata giurisprudenza di questa Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto, in quanto l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, La Marca, Rv. 266769;

Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010 - dep. 04/06/2010, Petrella, Rv. 247275). Ancora di recente, si è ribadito che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, con l'importante precisazione, tuttavia, secondo cui ovel'interessato abbia comunque esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, la mera inosservanza di detto predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, dep. 27/05/2020, Belviso, Rv. 280796;

Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 06/05/2020, Romagnoli, Rv. 278785).

5. Nel caso in esame, dagli atti risulta che:

a) il decreto del Questore di Massa Carrara emesso il 25 ottobre 2021 nei confronti di Marco Celi e di Stefano Iacopetti è stato notificato agli interessati, quello stesso giorno, rispettivamente, alle ore 14,20 e alle ore 11,40;

b) i ricorrenti non hanno depositato, in sede di convalida, memorie difensive;

c) l'ordinanza di convalida è stata depositata il 27 ottobre 2020, ore 10.30. Ne deriva che il G.i.p. ha disposto la convalida del decreto senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore, decorrente dalla notifica il provvedimento del Questore.

6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Massa Carrara emesso il 25 ottobre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Massa Carrara emesso in data 25/10/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Canceller a di comunicare il presente dispositivo al Questore di Massa Carrara. Così deciso