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Sentenza — n. 17911/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation and insufficient reasoning in preventive seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly justify the denial of restitution for seized luxury items and motorcycle. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient, citing mandatory confiscation laws and the persistence of precautionary needs, thus rejecting claims of legal violation or lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a preventive seizure order is inadmissible if it merely alleges logical flaws in the reasoning rather than a physical absence of motivation or a clear violation of law.

Parole chiave

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preventive seizure mandatory confiscation cassation appeal lack of motivation legal violation court costs inadmissibility declaration bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 323, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto la restituzione dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 323, comma 3 cod.proc.pen., rimarcando che la sentenza di condanna non aveva disposto la confisca delle cose sequestrate.
Art. 325 cod. proc. pen.
Va ricordato, in premessa, che, a norma dell'art. 325 cod.
Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990, omettendo di pronunciarsi sulla confisca delle cose oggetto di sequestro preventivo, disposto ai fini della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240-bis cod.
Art. 86-bis del d.P.R. n. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8 d.l. 137/2020
Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv.
art. 325 cod. proc. pen
Va ricordato, in premessa, che, a norma dell'art. 325 cod.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa ( Sez.
art. 240-bis cod. proc. Pen
309 del 1990, omettendo di pronunciarsi sulla confisca delle cose oggetto di sequestro preventivo, disposto ai fini della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. Pen.
art. 323, comma 3 cod.proc.pen
Il ricorrente, quindi, ha chiesto la restituzione dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 323, comma 3 cod.proc.pen., rimarcando che la sentenza di condanna non aveva disposto la confisca delle cose sequestrate.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004
pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa ( Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv.
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010
226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv.
Sez. 6, n. 12229 del 29/11/2018
Sez. 3, n. 32714 del 16/04/2015
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Elia Giovanni, nato a Taurianova il 14/12/1965 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 08/11/2021, il Tribunale di Roma rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Elia Giovanni avverso l'ordinanza emessa in data 08/06/2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale era stata disattesa la richiesta di revoca del sequestro preventivo, avanzata ai sensi deleart. 323, comma 3, cod.proc.pen., per mancata statuizione in sentenza ..ízin-41.m. delle cose in sequestro; il sequestro preventivo, avente ad oggetto quattro orologi di marca Rolex ed un motociclo tg ES54878, era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, evidenziando come i beni fossero oggetto di confisca obbligatoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Elia Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva rigettato l'appello, senza motivare in ordine all'eccezione di abnormità del provvedimento impugnato ed alle ragioni del mantenimento del sequestro preventivo nonché esprimendo una motivazione carente in ordine ai presupposti di applicabilità della confisca obbligatoria. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va ricordato, in premessa, che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa ( Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 del 18/01/2017,Rv.269119).

3. Ciò posto, va osservato che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha emesso, a seguito di giudizio abbreviato, sentenza di condanna di Elia Giovanni per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, omettendo di pronunciarsi sulla confisca delle cose oggetto di sequestro preventivo, disposto ai fini della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. Pen. Il ricorrente, quindi, ha chiesto la restituzione dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 323, comma 3 cod.proc.pen., rimarcando che la sentenza di condanna non aveva disposto la confisca delle cose sequestrate.

Il diniego di restituzione espresso dal giudice dell'udienza preliminare è stato impugnato con atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen. dinarzi al Tribunale del riesame che ha confermato il provvedimento impugnato. Il Tribunale, con motivazione congrua e certo non apparente, ha evidenziato che la mancata disposizione della confisca nella sentenza di condanna non aveva determinato l'inefficacia del sequestro preventivo, permanendo la necessità della cautela reale e richiamando sul punto le considerazioni svolte nel provvedimento genetico; ha, quindi, rimarcato che i beni in sequestro sono soggetti a confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 240-bis cod.pen. e 86-bis del d.P.R. n. 309/1990 e che, come emergente dalle dichiarazioni dei redditi dell'Elia agli atti, sussiste il requisito della sproporzionalità tra capacità reddituale e valore dei beni.

La decisione è, inoltre, conforme al seguente principio di diritto, opportunamente richiamato nell'ordinanza impugnata e che va qui ribadito, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la misura perde efficacia qualora venga pronunciata una sentenza di condanna non definitiva senza che sia disposta la confisca dei beni a condizione che siano venute meno le esigenze cautelari e si tratti di beni non confiscabili nemmeno in astratto (Sez.6, n. 12229 del 29/11/2018, dep.19/03/2019, Rv. 276376 - 01); tale soluzione, si è osservato, considerando la duplicità delle condizioni (l'una positiva, l'altra negativa) indicate, salvaguardia le esigenze cautelari concrete e attuali ed evita l'inutile nocumento che deriverebbe all'interessato dal dilazionare al passaggio in giudicato della sentenza l'inevitabile restituzione di un bene neanche confiscabile in astratto (Sez. 3, n. 32714 del 16/04/2015, Rv. 264472); nella specie, come rimarcato nell'ordinanza impugnata, permangono le esigenze cautelari che avevano giustificato l'imposizione del vincolo reale e si tratta, altresì, di beni soggetti a confisca obbligatori, risultando, conseguentemente, legittimo il diniego di restituzione dei beni in sequestro.

Le doglianze mosse dal ricorrente, quindi, sono inammissibili perché deducono, in maniera manifestamente infondata, un vizio di violazione di legge Le doglianze mosse dal ricorrente, quindi, sono inammissibili perché deducono, in maniera manifestamente infondata, un vizio di violazione di le e per inesistenza della motivazione e, al contempo, propongono censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/20