Italian Court dismisses cassation appeals against criminal conviction for building violations due to insufficient motivation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the cassation appeals filed by Francesco Gemelli and Pasqualina Mileto inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly motivate their liability regarding shared property and omitted a technical expert report. The Supreme Court rejected these claims, finding the first-instance judgment sufficiently reasoned and noting that the technical expert was properly examined as a witness rather than a consultant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, Art. 234, Art. 493, Art. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the contested judgment contains adequate and non-manifestly illogical reasoning regarding the defendant's liability and the handling of technical evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Gemelli Francesco, nato a Messina il 16/4/1981 Mileto Pasqualina, nata a Polistena (RC) il 18/10/1988 avverso la sentenza del 1°/6/2021 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1°/6/2021, il Tribunale di Messina dichiarava Francesco Gemelli e Pasqualina Mileto colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e li condannava alla pena di 500,00 euro di ammenda ciascuno.
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza e/o illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato gli imputati senza motivare circa la loro responsabilità, e senza considerare che l'immobile oggetto degli abusi era in comproprietà tra il Gemelli, il fratello e la madre, e che fino al 2019 era stato abitato anche da altri comproprietari. Nessun indice di colpevolezza, inoltre, sarebbe stato indicato quanto alla Mileto, moglie del Gemelli, così risultando una motivazione - per entrambi - fondata soltanto sul noto principio del non poteva non sapere; - violazione degli artt. 234 e 493 cod. proc. pen.; illogicità manifesta della motivazione.
Il Tribunale non avrebbe acquisito una relazione del geometra Garufi, nella quale risulterebbe che l'incarico gli sarebbe stato affidato dalla madre dell'imputato; la relativa motivazione risulterebbe viziata; - infine, si lamenta l'omessa motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche, non riconosciute ai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Le impugnazioni risultano manifestamente infondate.
5. Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, si osserva che la sentenza contiene una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, come tale immeritevole di censura.
6. In particolare, e richiamando le parole del padre del Gemelli (e suocero della Mileto), il Tribunale ha sottolineato che:
a) erano stati eseguiti lavori abusivi sull'immobile nel quale i ricorrenti vivevano dal 2013, e fino al 2019 con altri familiari;
b) gli interventi indicati in rubrica - in sé pacifici - erano stati realizzati dal 2013 al 2017;
c) appariva evidente la responsabilità degli imputati (che - si ribadisce - vivevano nello stesso stabile), o titolo doloso o, quantomeno, a titolo di colpa (per aver consentito la consumazione dell'abuso su un immobile in comproprietà, e nell'evidente interesse di tutti coloro che vi abitavano). Ancora, la sentenza ha evidenziato che gli imputati non avevano indicato alcun elemento a propria discolpa, così da non consentire di ipotizzare alcuna ricostruzione alternativa rispetto a quella emergente delle risultanze dibattimentali.
7. Una motivazione adeguata e solida, dunque, che i ricorsi contestano come carente ed illogica senza, tuttavia, richiamare neppure uno degli argomenti appena indicati, e limitandosi ad evocare un "non poteva non sapere" che, per contro, non si trae affatto dalla sentenza impugnata.
8. Con riguardo, poi, al secondo motivo di ricorso ed alla mancata acquisizione di una relazione tecnica, il Tribunale ha risposto ancora con argomento del tutto adeguato e privo di illogicità manifesta; in particolare, la sentenza ha sottolineato che il Garufi era stato indicato, ammesso ed escusso come testimone, non in qualità di consulente, così da doversi rigettare la produzione di un suo elaborato tecnico.
9. Infine, quanto all'omessa motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche, basti osservare che dal verbale dell'udienza del 1°/6/2021, allegato agli stessi ricorsi, una tale richiesta ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. non risulta affatto; con la conseguenza che il Tribunale non era tenuto ad esprimersi al riguardo.
9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme