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Sentenza — n. 16986/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16986/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16986/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 22 maggio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 22 maggio 2020 del Tribunale di Palermo che aveva condannato Giuseppe Cricchio alle pene di legge per la violazione dell'art. 6-ter I. Lfl n. 401 del 1989. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stato condannato per il reato dell'art. 6-ter, in luogo del reato dell'art. 6-bis I. n. 401 del 1989 come da contestazione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo denuncia il vizio di motivazione in merito al diniego del beneficio della non menzione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16986/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6-ter I. Lfl n. 401 del 1989. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stato condannato per il reato dell'art. 6-ter, in luogo del reato dell'art. 6-bis I. n. 401 del 1989 come da contestazione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo denuncia il vizio di motivazione in merito al diniego del beneficio della non menzione.

Parole chiave

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diritto dello sport calciatore professionista lesione alla caviglia lesione al polso altri reati incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen.
art. 521 cod. proc. pen
E' pacifico che non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art.111 cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cricchio Giuseppe, nato a Palermo il 22/05/1992, avverso la sentenza in data 17/06/2021 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 maggio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 22 maggio 2020 del Tribunale di Palermo che aveva condannato Giuseppe Cricchio alle pene di legge per la violazione dell'art. 6-ter I. Lfl n. 401 del 1989.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stato condannato per il reato dell'art. 6-ter, in luogo del reato dell'art. 6-bis I. n. 401 del 1989 come da contestazione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo denuncia il vizio di motivazione in merito al diniego del beneficio della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico che non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art.111 cost. e all'art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, eventualmente in appello (Cass., Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 01).

Nel caso in esame, la condotta ascritta all'imputato è stata quella di aver posizionato e acceso per terra, nell'anello inferiore della curva sud, in presenza di altri tifosi, un fumogeno. Tale condotta erroneamente è stata indicata nel capo d'imputazione come violativa dell'art. 6-bis I. n. 401 del 1989 che attiene al lancio dì materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo, mentre correttamente è stata qualificata come violativa del successivo art. 6-ter, che riguarda il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Ineccepibile è anche la motivazione del diniego dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto, consistente in un'azione reputata dai Giudici di merito inutile e scellerata con rischio di danni gravi agli altri spettatori, nonché, per lo stesso motivo, del beneficio della non menzione. Infatti, la formula di proscioglimento è preclusa laddove il fatto non sia stimato tenue/ mentre il beneficio della non menzione è sganciato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dal beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché ben può il giudice negarlo, tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass., Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, P.v. 278572-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 marzo 2022 I