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Sentenza — n. 16963/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding insufficient motivation and confiscation of funds in drug trafficking case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by Kola Ardit inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning and improperly confiscated funds without proving their connection to the crime. The Court ruled that appeals against sentencing are strictly limited to specific grounds and that the broad confiscation rule applies regardless of whether the money was from sale or mere possession.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990: Appeals against sentencing are limited to specific grounds regarding the defendant's will or legal qualification; confiscation applies broadly to drug offenses where the defendant fails to prove the lawful origin of funds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug trafficking confiscation insufficient motivation appeal broad confiscation rule procedural costs award detenzione di stupefacenti bene sequestrato traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Quanto alla confisca, l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dal d.lgs.
Art. 240-bis cod. pen.
21 del 2018, prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., cioè della confisca allargata, al reato dell'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., cioè della confisca allargata, al reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza distinguere tra cessione e detenzione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
art. 240-bis cod. pen
21 del 2018, prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., cioè della confisca allargata, al reato dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kola Ardit, nato in Albania il 29/06/1995, avverso la sentenza in data 19/11/2020 del GIP del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Perugia ha applicato a Kola Ardit le pene di legge su concorde richiesta delle parti, oltre alla confisca, per la detenzione ai fini di spaccio di 70 grammi di cocaina.

2. La difesa dell'imputato presenta due motivi di ricorso. Con il primo lamenta l'insufficienza della motivazione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di euro 1.085,00, perché si trattava di detenzione e mancava il vincolo di pertinenzialità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame, il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. Quanto alla confisca, l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018, prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., cioè della confisca allargata, al reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza distinguere tra cessione e detenzione. Pertanto, è l'imputato che deve giustificare la provenienza lecita del denaro, ciò che nella specie non è avvenuto, come evidenziato dal Giudice, il quale ha sottolineato che il prevenuto non lavorava e non percepiva reddito.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 9 marzo 2022 Il Cons