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Sentenza — n. 16615/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16615/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta di Immacolata Alfiero volta ad ottenere la revoca della confisca disposta a carico del figlio Michele Acunzio con la sentenza n. 346/2020, irrevocabile il 22/4/2021.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16615/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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occultamento di beni reddito non dichiarato flussi finanziari illeciti reddito dei genitori appropriazione indebita di fondi confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alfiero Immacolata, nata a Boscoreale il 17/5/1970 nel procedimento a carico di Acunzo Michele, nato a Pompei il 17/6/1991 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta di Immacolata Alfiero volta ad ottenere la revoca della confisca disposta a carico del figlio Michele Acunzio con la sentenza n. 346/2020, irrevocabile il 22/4/2021.

2. Propone ricorso per cassazione la Alfiero, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice avrebbe rigettato la richiesta dell'Alfiero, terza estranea al reato, con argomento viziato, che non considererebbe che il palazzo nel cui androne era stata rinvenuta la cassaforte contenente il danaro sarebbe ad uso esclusivo della famiglia Acunzo, non luogo aperto all'accesso di molteplici soggetti (come affermato dal G.i.p.). La motivazione dell'ordinanza, inoltre, sarebbe contraddittoria, perché, da un lato, affermerebbe rispondere a comune esperienza che i proventi della droga siano collocati in un luogo non direttamente collegabile all'autore, ma, dall'altro, non valuterebbe che la posizione della cassaforte la renderebbe facilmente accessibile anche all'Acunzio.

Ulteriore vizio logico, infine, emergerebbe dal riferimento - di cui alla stessa ordinanza - a redditi leciti in capo alla ricorrente ed alla sua famiglia, quel che renderebbe verosimile la disponibilità della somma confiscata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. La doglianza proposta, invero, si basa su una diversa e non consentita lettura degli stessi elementi in fatto già esaminati dal Giudice di merito, dei quali si domanda in questa sede una nuova e più favorevole valutazione.

6. Alle stesse considerazioni, peraltro, il G.i.p. ha fornito un'adeguata e logica risposta, non censurabile dalla Corte di legittimità, con la quale ha evidenziato che:

a) non erano presenti elementi che consentissero di affermare che la cassaforte citata fosse nella disponibilità dell'intero nucleo familiare dell'Acunzo, quindi anche della madre;

b) non appariva ragionevole, peraltro, che una cassaforte fosse stata collocata nell'androne di uno stabile, inevitabilmente aperto all'accesso di molteplici persone, anziché all'interno di un'abitazione, quale, ad esempio, quella della istante Alfiero;

c) infine, appariva plausibile che l'Acunzio avesse posto il profitto del reato per il quale è stato condannato in una cassaforte collocata in un luogo non a lui direttamente collegabile (e del quale, però, aveva la chiave).

7. Una motivazione, dunque, che sfugge a profili di contraddittorietà ed illogicità, peraltro proposti nel ricorso con argomenti di puro merito, quindi non ammissibili, come la disponibilità dell'intero immobile alla famiglia Acunzio e l'accessibilità della cassaforte allo stesso nucleo, compresa, dunque, la ricorrente. E con la precisazione, infine, che la tesi difensiva per la quale la cassaforte sarebbe stata riferibile ad un'intera famiglia, non solo all'imputato, mal si concilia con la richiesta di revoca della confisca avanzata dalla sola madre Alfiero, difettando l'indicazione di un qualunque elemento - eventualmente offerto al Giudice ma non esaminato - che ne giustifichi l'esclusivo riferimento proprio alla donna.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende