Sentenza — n. 16605/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 01/12/2021, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da VIECELI Gianluca, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 27/10/2021, con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di occultamento delle scritture contabili (capi 2 e 4), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 5), e dichiarazione infedele (capo 6).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente evidenziata l'impossibilità di tener conto della memoria e delle conclusioni difensive, trasmesse a questa Suprema Corte senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dalla normativa emergenziale sul processo a trattazione scritta (art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176 del 2020).
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VIECELI Gian luca, nato a Fonzaso il 17/05/1957 avverso l'ordinanza emessa il 01/12/2021 dal Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 01/12/2021, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da VIECELI Gianluca, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 27/10/2021, con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di occultamento delle scritture contabili (capi 2 e 4), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 5), e dichiarazione infedele (capo 6).
2. Ricorre per cassazione il VIECELI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze specialpreventive concrete e attuali. Si censura la sentenza impugnata per aver valorizzato una presunta capacità criminale del ricorrente nella creazione di un sofisticato "sistema" finalizzato all'evasione, senza procedere ad una rigorosa valutazione dei concreti comportamenti posti in essere, e senza tener conto che le incolpazioni provvisorie concernevano fatti del 2019 e di anni precedenti.
Si censura inoltre il richiamo alla sola gravità del fatto (in contrasto con le modifiche apportate nel 2015 alla normativa cautelare) senza alcun approfondimento in ordine alla continuità ed effettività del pericolo fino al momento dell'emissione dell'ordinanza. Al riguardo, il difensore sottolinea che il richiamo alla presenza di "strumenti adeguati" alla commissione di nuovi reati era rimasto privo di specificazioni concrete, così come i riferimenti al "contesto di vita e condizioni personali" del VIECELI. Si lamenta inoltre l'assenza di indicazioni circa le occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.
Il ricorrente censura l'ordinanza anche con riferimento al "fattore cronologico", del tutto svalutato nonostante l'attività illecita fosse cessata da tempo, dato che da anni nessun contatto vi era più stato tra il VIECELI (e le società a lui riconducibili) e la DELTAPEG s.r.l.s. e la ACS OMEGA PELLET s.r.l.s., o con altre società riconducibili al PERNIGO o ad altri indagati. Quanto poi all'asserito carattere "formale" dell'incensuratezza del ricorrente, la difesa evidenzia che il riferimento del G.i.p. (richiamato dal Collegio) era ad un procedimento per fatto dal 2013 al 2016, in relazione al quale non era giunta ancora alcuna comunicazione all'indagato.
Si censura pertanto la valorizzazione di tale elemento in punto di concretezza ed attualità delle esigenze. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata. Si censura l'illogicità della motivazione anche in relazione al possibile svolgimento di attività lavorativa presso la AGRITECNICA s.n.c. (avente oggetto diverso dalla AGRITECNICA s.r.l. che si occupava di commercio all'ingrosso di prodotti per il riscaldamento), attività compatibile con opportune modifiche alla misura degli arresti domiciliari.
3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di esigenze concrete e attuali e all'adeguatezza della misura, valorizzando le sofisticate tecniche operative, la creazione di varie società per l'importazione di pellets in totale evasione di imposta, il ruolo propulsivo svolto attraverso dei prestanome, l'incensuratezza meramente formale, l'accertata dimestichezza con strumenti contabili e societari tali da consentire al ricorrente soluzioni alternative a quelle legali per ottenere risparmi di spesa, e per incamerare profitti illeciti.2
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente evidenziata l'impossibilità di tener conto della memoria e delle conclusioni difensive, trasmesse a questa Suprema Corte senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dalla normativa emergenziale sul processo a trattazione scritta (art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176 del 2020).
2. Il ricorso è infondato.
3. E' anzitutto opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01).
Sempre preliminarmente, deve osservarsi che le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato devono essere integrate con quanto esposto dal G.i.p. in sede di applicazione della misura, anche quanto alla concreta specificazione delle condotte attribuite al VIECELI e degli elementi fondanti la gravità indiziaria, rimasti privi di qualsiasi contestazione già in sede di riesame, dove il ricorrente ha inteso censurare il solo profilo delle esigenze cautelari (risultando perciò del tutto irrilevante la generica contestazione esposta a pag. 2 dell'odierno ricorso).
3. In tale ottica ricostruttiva, la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di concrete e attuali esigenze specialpreventive risulta immune dalle censure dedotte, essendo stata valorizzata l'organizzazione di un vero e proprio sistema operativo finalizzato all'evasione fiscale nell'attività di importazione e commercializzazione di pellet, la funzione direttiva ed organizzativa assunta in detto sistema dal VIECELI che poteva contare su plurime società di comodo e su compiacenti "teste di legno" (v. sul punto pag. 6 dell'ordinanza applicativa, in cui viene ricostruita la condotta dell'odierno ricorrente, che, quale socio unico della AGRITECNICA s.r.I., indirizzava gli ordinativi della propria clientela a vantaggio delle società di comodo DELTAPEG e ACS OMEGA, che avevano acquistato il materiale in evasione di imposta e che erano solo formalmente amministrate dal PERNIGO e dalla compagna di quest'ultimo, essendo in particolare il PERNIGO un mero addetto completamente sfornito di competenze in materia di pellet e di operazioni contabili o commerciali: i clienti avevano riferito di considerare il VIECELI la loro unica figura di riferimento).
Sotto altro profilo, il Tribunale ha valorizzato l'esistenza di ulteriori indagini per analoghe imputazioni sempre riferite alla commercializzazione di pellet, pur relative ad anni di imposta precedenti, 3 sottolineando - in punto di attualità - l'inserimento del ricorrente nell'ambiente commerciale ed imprenditoriale del settore, la titolarità anche attuale di cariche societarie, la capacità di trovare mezzi e soluzioni alternative a quelle legali per ottenere risparmi di spesa e profitti illeciti. Si tratta di un percorso argonnentativo immune da censure, che tra l'altro evita di sottolineare quanto osservato dal G.i.p. in ordine alla prosecuzione dell'attività illecita attraverso diverse società, ciò che aveva dato origine ad altro procedimento a carico del PERNIGO (dall'ordinanza genetica, emerge che la prosecuzione dell'attività illecita era stata riferita da un cliente della DELTAPEG, ovvero di una delle società pacificamente riferibile al VIECELI, alla quale si riferiscono le odierne imputazioni a suo carico e nella quale il ruolo del PERNIGO era quello di una mera testa di legno).
Deve in altri termini ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo del principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 - 01).
4. Anche per ciò che riguarda il residuo ordine di censure, l'ordinanza impugnata - alla luce dei canoni interpretativi qui richiamati in via preliminare - resiste ai rilievi difensivi. La necessità della misura domiciliare è stata infatti direttamente riconnessa alla particolare insidiosità delle condotte del VIECELI, e alla conseguente necessità di impedire radicalmente ogni contatto con gli strumenti che gli avevano consentito di operare con le già richiamate condotte illecite (v. anche pag. 8 dell'ordinanza genetica, in cui si valorizzano non solo le modalità operative e la gravità dei fatti, ma anche la pluralità degli stessi). Si tratta, anche in questo caso, di un'esposizione argomentativa compiuta e priva di evidenti illogicità.
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dell'odierno ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il