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Ordinanza — n. 16601/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16601/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16601/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunciato sul ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania e sui ricorsi di Giovanni Crisafulli, Filippo Antonio Palla e Luigi Nicolosi avverso la sentenza del 19/06/2019 della Corte di appello di Catania. 2.11 dispositivo così recita: «(...) Ripristina, nei confronti di Denaro Bruno Graziano, Gagliano Daniele, Mascali Salvatore, Maugeri Alfio Mirko, Maugeri Francesco, le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)»; 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16601/2022 — snpen · Corte di Cassazione: «(...) Ripristina, nei confronti di Gagliano Daniele, Mascali Salvatore, Maugeri Alfio Mirko, Maugeri Francesco, le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

Parole chiave

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restituzione in pristino diritto di ottenere una decisione grazia esame delle censure formali esame di cassazione godimento dei diritti civili
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Testo completo

la seguente SENTENZA O P._ D k.k) &i2101- sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: DENARO BRUNO GRAZIANO nato a CATANIA il 21/09/1990 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che chiesto procedersi alla correzione dell'errore. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunciato sul ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania e sui ricorsi di Giovanni Crisafulli, Filippo Antonio Palla e Luigi Nicolosi avverso la sentenza del 19/06/2019 della Corte di appello di Catania. 2.11 dispositivo così recita: «(...) Ripristina, nei confronti di Denaro Bruno Graziano, Gagliano Daniele, Mascali Salvatore, Maugeri Alfio Mirko, Maugeri Francesco, le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)»; 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo:

«(...) Ripristina, nei confronti di Gagliano Daniele, Mascali Salvatore, Maugeri Alfio Mirko, Maugeri Francesco, le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che subito dopo le seguenti parole: «Ripristina, nei confronti di», devono aggiungersi e leggersi le parole: « Denaro Bruno Graziano,».

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo di pubblica udienza del 23/02/2021 relativamente al procedimento R.G. 4196/2020, nei confronti di Alì Salvatore ed altri nel senso che dopo le parole: «Ripristina, nei confronti di», sono aggiunte le parole: « Denaro Bruno Graziano». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, il 15/03