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Sentenza — n. 16597/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal ordinance and penalty due to statute of limitations, despite procedural nullity arguments regarding defense representation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia Tribunal's ordinance declaring the defense's opposition inadmissible and the subsequent criminal penalty. The appellants argued the defense lawyer lacked valid power of attorney, but the Court held that a defense lawyer is always authorized to file an opposition without a special power of attorney. Ultimately, the Court set aside both the procedural ruling and the criminal sentence because the offense had expired due to the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 461 c.p.p.; Art. 178 c.p.p.: The defense lawyer is always authorized to file an opposition to a criminal penalty without a special power of attorney; however, if the offense has expired due to the statute of limitations, the criminal penalty must be annulled without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations defense lawyer authorization opposition to criminal penalty procedural nullity annulment without remittal legittimazione a contestare licenza permesso di promuovere un procedimento penale deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 461 c.p.p.
pen., dell'ordinanza impugnata per violazione o erronea applicazione dell'art. 461, cod.
Art. 178 c.p.p.
pen., la nullità, ex art. 178, lett.
Art. 122 c.p.p.
Art. 571 c.p.p.
Art. 581 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41100 del 24/09/2012
Sez. 4, n. 58015 del 24/11/2017
Sez. 4, n. 58015 del 24/11/2017, Rv.
Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015
271737- 01; Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MORANDINI VALTER nato a BIENNO il 12/11/1952 MORANDINI BARTOLOMEA nato a BIENNO il 01/05/1934 BONTEMPI IOLANDA nato a BRENO il 02/07/1964 BONTEMPI FRANCESCO nato a BRENO il 18/02/1975 avverso l'ordinanza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione atti.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 sigg.rì Valter Morandìnì, Bartolomea Morandinì, Iolanda Bontempi e Francesco Bontempi ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 25/10/2021 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 649/16 del 06/04/2016 del medesimo Tribunale che aveva applicato nei loro confronti la pena di 4.750,00 euro di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, accertato in Berzo Inferiore il 14/04/2015. 1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza impugnata per violazione o erronea applicazione dell'art. 461, cod. proc. pen., nonché degli artt. 122, 571 e 581 cod. proc. pen.

Affermano, al riguardo, la piena legittimazione del difensore di fiducia a proporre opposizione a decreto penale di condanna senza la necessità della procura speciale, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'abnormità del provvedimento impugnato. 2.1 ricorsi sono fondati. 3.0sserva il Collegio: 3.1.avverso il decreto penale di condanna sopra indicato, gli odierni ricorrenti avevano presentato, per il tramite del difensore dì fiducia, due separate opposizioni chiedendo il dibattimento; 3.2.il Tribunale ha dichiarato inammissibili le opposizioni sul rilievo che le stesse erano state presentate da difensore non munito di valida procura perché non autenticata nelle forme di legge; 3.3.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, però, il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 41100 del 24/09/2012, Rv. 253623 - 01;

Sez. 4, n. 58015 del 24/11/2017, Rv. 271737- 01; Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015, Rv. 264964 - 01); 3.4.ne consegue che le opposizioni era state tempestivamente e regolarmente presentate dal difensore dì fiducia; 3.5.il reato, però, si è nelle more estinto per prescrizione con la conseguenza che oltre all'ordinanza impugnata deve essere annullato senza rinvio anche il decreto penale di condanna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto penale n. 649/16 del GIP di Brescia perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il