Sentenza — n. 16304/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlessandro Cammelli ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 13 gennaio 2021 con la quale il Tribunale del riesame di Pisa, rigettando l'istanza di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 novembre 2020 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città aveva sequestrato, per equivalente, beni appartenenti al ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 8 d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 16304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta pertanto palese l'illegittimità del sequestro operato. Nessuno dei punti sopra citati, e significativamente, nessun minimo riferimento ai beni immobili sequestrati al ricorrente e al problema della congruità (quanto meno quantitativa) che era stato ritualmente sollevato, risulta oggetto di argomentazione nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto sarebbe incorso anche nel vizio di omessa motivazione denunciato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cammelli Alessandro, nato a Lavis il 01-06-1963 avverso l'ordinanza del 13-01-2021 del tribunale della libertà di Pisa Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola; udita la requisitoria del Procuratore Generale, Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Alessandro Cammelli ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 13 gennaio 2021 con la quale il Tribunale del riesame di Pisa, rigettando l'istanza di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 novembre 2020 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città aveva sequestrato, per equivalente, beni appartenenti al ricorrente.
2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 per erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione quanto allo specifico reato contestato ai fini del sequestro preventivo preordinato alla confisca diretta e/o per equivalente e quanto all'inesistenza della motivazione nonché all'erronea applicazione dell'articolo 322- bis del codice penale con riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
Sostiene che l'ordinanza impugnata è nulla per carenza assoluta di motivazione con riferimento alla posizione del ricorrente, in quanto totalmente avulsa sia dalla contestazione ipotizzata a suo carico, anche con riferimento alla sua posizione di garanzia quale legale rappresentante della società, sia in relazione alla parte del provvedimento di sequestro preventivo, che ha colpito i suoi beni mobili ed immobili. Infatti, ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe irrimediabilmente viziata, sul rilievo che la sua posizione e quella della società da lui rappresentata - la società DOLOMITI FRUIT SERVICE S.r.l. - sarebbe stata confusa con quella riferibile invece ad altro indagato (Sig.
Schweigkofler), rappresentante di altra società la Dolomiti Fruit S.r.l. Ne consegue che il ricorrente non è il legale rappresentante della Dolomiti Fruit S.r.l., bensì della Dolomiti SERVICE Fruit S.r.l. e allo stesso non è stata sequestrata la somma di euro 2.408.257,26, bensì somme di denaro ed un immobile per un valore equivalente pari ad euro 532.529,98. La circostanza, che non si sia trattato di un iniziale refuso ma di un vero e proprio scambio di posizioni, si evincerebbe, oltre dal fatto che in più parti dell'impugnata ordinanza (cfr. pagina 2 riga 12; pagina 3 riga 15; pagina 3 riga 21) il Tribunale ha preso in considerazione solo le condotte riferibili alla Dolomiti Fruit S.r.l. (e MAI alla DOLOMITI FRUIT SERVICE S.r.l.), anche da quanto scritto alla pagina 3, righe 28-29 dell'ordinanza, dove il Tribunale ha ribadito di prendere in considerazione il sequestro preventivo avente ad oggetto le somme di denaro pari a euro 2.408.257,26 a danno della Dolomiti Fruit s.r.I., anziché quello impugnato dal ricorrente avente ad oggetto beni mobili ed immobili per un valore pari ad di euro 532.529,28 a danno di altra società ossia la Dolomiti Fruit SERVICE S.r.l.
Conseguentemente, in nessuna considerazione sono state prese le ragioni del ricorrente allorquando, tra l'altro, ha sottolineato con precisione l'entità e la diversa tipologia dei beni assoggettati al sequestro. Peraltro, successivamente all'esecuzione del sequestro, sul conto corrente della società DOLOMITI FRUITS SERVICE SRL acceso presso la CASSA RURALE TRENTO sono pervenuti ulteriori versamenti a titolo di pagamenti effettuati da clienti per euro 58.725,21 e, dal medesimo estratto conto, è risultato che, in data 4 gennaio 2021, è stato trasferito sul cd. conto specchio a favore del FONDO UNICO GIUSTIZIA, ed a titolo di esecuzione del sequestro preventivo solo l'importo di 25.782,00=, risultando quindi sul detto conto corrente l'importo libero, NON APPRESO AL SEQUESTRO, di euro 32.904,36= Inoltre, il ricorrente ha provveduto a commissionare ad un professionista la corretta stima del valore di mercato effettivo dell'immobile, oggetto di sequestro (pro quota), al fine di far emergere e risultare la sua effettiva consistenza, che risulta corrispondente al valore - approssimato per difetto - di euro 600.000,00 sicché, da quanto esposto, emergerebbe che la soglia stabilita nel decreto del GIP del Tribunale di Pisa euro 532.529,98=, sia stata superata.
Risulta pertanto palese l'illegittimità del sequestro operato. Nessuno dei punti sopra citati, e significativamente, nessun minimo riferimento ai beni immobili sequestrati al ricorrente e al problema della congruità (quanto meno quantitativa) che era stato ritualmente sollevato, risulta oggetto di argomentazione nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto sarebbe incorso anche nel vizio di omessa motivazione denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2. Nel decreto di sequestro preventivo, impugnato innanzi al tribunale del riesame di Pisa, si legge che, con riferimento alla regiudicanda cautelare, l'elenco degli indagati si era ampliato con l'inserimento di Franz Schweigkofler (nella sua veste di legale rappresentante della s.r.l. Dolomite Fruits, nonché promotore e organizzatore della detta associazione) e di Alessandro Cammelli (quale legale rappresentante della Dolomite Fruits Service, soggetto partecipe all'associazione per delinquere).Con il dispositivo, il Gip ha ordinato il sequestro preventivo in via diretta o, in caso di non rinvenimento dei relativi importi sui c/c delle società, il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, da estendersi ai patrimoni mobiliari e immobiliari dei rispettivi legali rappresentanti di:
1) Dolomiti Fruits s.r.l. per complessivi euro 2.408.257, 26 (euro 1.762.135 ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; euro 646.122,26 ex art. 2 d.lgs. 74 del 2000) e 2) Dolomiti Fruits Service per complessivi euro 532.529,98 (ex art. 8 d.lgs. 74/2000). Come risulta dall'epigrafe del provvedimento impugnato, che contiene pochi riferimenti ai nomi degli indagati e alle società coinvolte nel procedimento, il tribunale cautelare risulta avere deciso, relativamente all'impugnazione de libertate proposta da Alessandro Cammelli, in ordine al sequestro della somma di euro 2.408.257,26 e di un'auto Snnart targata DM 310 GN nel procedimento penale nei confronti di Cammelli Alessandro quale rappresentante della Dolomiti Fruit S.r.l., laddove quest'ultimo risultava essere legale rappresentante della Dolomiti Fruits Service e il sequestro lo aveva attinto, per equivalente, nella misura di euro 532.529,98 e non di euro 2.408.257,26.
3. Il ricorso è pertanto fondato e si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio al tribunale di Pisa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale divisa competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Così deciso il 27/01/2022 Il Consigliere estensore - Il Presidente Vito Di Nicola Anna Petr zellis ro C .m.crui--- CORTE DI CASSAZIONLU.R.P. CENTRALE ek,u\rz 01.,` ve u e_ \PL ) ) JsyDr-A4k'ii4„ vnI'"3—M-`'S) c2-Ìqn 3 I