Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 16295/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16295/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Genova, Sezione riesame, con ordinanza del 16 settembre 2021, ha respinto l'appello dell'indagato avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, del 21 luglio 2021, che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti relativamente a reati in materia di stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup. commessi in Imperia, Savona, Ovada e Milano tra il 1 marzo 2019 ed il 9 ottobre 2019).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 349 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16295/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La P.G. per l'art. 349 cod. proc. pen. deve procedere all'identificazione dei soggetti con precisi criteri ed indagini dettagliate. Nel caso in giudizio non risulta certa la stessa identità fisica del soggetto autore dei reati in accertamento. La P.G. nel caso in giudizio si è accontentata della sola esibizione dei documenti, peraltro ritenuti falsi o comunque incerti sulla provenienza. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
esibizione dei documenti d'identità traffico qualificato di stupefacenti procedura di identificazione aiuto all'evasione di detenuti polizia degli stranieri immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 349 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 349 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione sul!' individuazione dell'imputato.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAOUI JAWAD nato il 01/01/1986 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI: "Inammissibilità del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, Sezione riesame, con ordinanza del 16 settembre 2021, ha respinto l'appello dell'indagato avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, del 21 luglio 2021, che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti relativamente a reati in materia di stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup. commessi in Imperia, Savona, Ovada e Milano tra il 1 marzo 2019 ed il 9 ottobre 2019).

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 349 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione sul!' individuazione dell'imputato. Sulla eccepita assenza dell'individuazione certa dell'imputato, quale autore dei reati in contestazione, l'ordinanza impugnata non contiene un'adeguata motivazione. Non ci sono prove certe in considerazione dell'assenza di rilievi dattiloscopici sulla vera identità del ricorrente. Per il Tribunale l'individuazione sarebbe certa in quanto lo stesso imputato al momento del suo ingresso nell'ospedale (pronto soccorso di Milano) forniva la sua identità (Terraf Er Remyqy Fouad).

Questa circostanza non ha rilievo in quanto non negata dalla stessa difesa. Il ricorrente per accedere all'ospedale utilizzava un codice fiscale di un documento trovato nell'abitazione in cui si trovava (il documento, del resto, non aveva una foto identificativa, come confermato dall'ospedale). Per il Tribunale del riesame anche dalle intercettazioni si evidenziava la certa identificazione del ricorrente in quanto era chiamato lawad o Jawad lo spagnolo. Questa circostanza in assenza di indagini effettive, sull'accertamento della vera identità del ricorrente, non prova niente.

Inoltre, al momento del controllo della P.G. del 12 settembre 2019 il fermato esibiva un documento risultato smarrito o sottratto in Spagna il 30 settembre 2018 con le generalità di Terraf Er Remyqy Fouad. Il ricorrente, comunque, risulta espulso dal territorio nazionale (con il nome di Daoui Jawad) il 18 aprile 2018, con accompagnamento alla frontiera. Egli, pertanto, si trovava in Italia e non in Spagna e conseguentemente non può aver acquisito i documenti in oggetto. Il soggetto fermato dalla P.G. il 12 settembre 2019 potrebbe essere chiunque.

La P.G. per l'art. 349 cod. proc. pen. deve procedere all'identificazione dei soggetti con precisi criteri ed indagini dettagliate. Nel caso in giudizio non risulta certa la stessa identità fisica del soggetto autore dei reati in accertamento. La P.G. nel caso in giudizio si è accontentata della sola esibizione dei documenti, peraltro ritenuti falsi o comunque incerti sulla provenienza. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. L'ordinanza impugnata con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati senza contraddizioni o manifeste illogicità, evidenzia come il ricorrente al momento dell'ingresso in ospedale forniva le generalità e i documenti relativi a tale Terraf Er Remyqy Fouad; documenti poi risultati smarriti o sottratti in Spagna.

Inoltre, al momento di un controllo casuale il 12 settembre 2019 il controllato forniva le generalità di Terraf Er Remyqy Fouad (era il fornitore della droga all'associazione milanese). Infine, nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente forniva sempre le stesse generalità di Terraf Er Remyqy Fouad. Oltre a questi elementi l'ordinanza evidenzia anche che dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo della P.G. il ricorrente era stato individuato come il fornitore milanese della droga che si era incontrato con tale El Kettani/Catano. L'assenza di rilievi dattiloscopici per il controllo del 12 settembre 2019 viene spiegato dal Tribunale del riesame per la semplice circostanza che nessun rilevamento delle impronte o fotosegnalamento furono effettuati al momento del controllo di P.G.

Oltre a questi elementi, rileva sempre l'ordinanza impugnata, come il ricorrente nelle intercettazioni era sempre chiamato dai correi jawad o Jawad lo spagnolo. Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con queste motivazioni, ma in modo alquanto generico si reiterano gli stessi argomenti del riesame adeguatamente analizzati con l'ordinanza impugnata. Si esprimono dubbi soggettivi (ad esempio il rinvenimento casuale dei documenti utilizzati solo per accesso al pronto soccorso) non rilevanti e senza elementi probatori in atti (vedi espressamente Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019 Ud., dep. 29/01/2020, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.