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Sentenza — n. 15234/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof distortion allegation and insufficient generic mitigation grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Adriano Cardinali inadmissible regarding two grounds. The appellant argued that the tax authority's calculation of taxable volume was flawed because it ignored the 'spesometro' database, and that generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court ruled that the first claim failed because the appellant did not properly allege or transcribe the specific evidence distortion in the appeal, while the second claim was rejected as the lower court's reasoning was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal must specifically allege evidence distortion with full transcription of the contested act, and generic mitigation denial is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evidence distortion allegation generic mitigating circumstances manifest illogical reasoning specificity of grounds tax evasion crime spesometro database evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att.
Art. 133 cod. pen.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche la Corte territoriale ne ha giustificato la mancata concessione facendo riferimento, in conformità al criterio di cui all'art. 133 secondo comma n.2) cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
art. 133 cod. pen
Quanto al diniego delle attenuanti generiche la Corte territoriale ne ha giustificato la mancata concessione facendo riferimento, in conformità al criterio di cui all'art. 133 secondo comma n.2) cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015
Sez. 2, n.26725 dell' 01/03/2013
265053, Sez. 2, n.26725 dell' 01/03/2013 - dep.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso, nell'esercizio della discrezionalità che informa il relativo giudizio, fare riferimento, risultando tutti gli altri disattesi per effetto di tale valutazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CARDINALI ADRIANO, nato ad Erba il 20.12.1964 avverso la sentenza in data 29.6.2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29.6.2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Pesaro nei confronti di Adriano Cardinali in ordine tanto alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto relative all'anno di imposta 2014, con evasione di imposta di C 95.910 a fini Irpef e di C 52.539 a fini IVA, quanto al trattamento sanzionatorio quantificato in un anno di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta che il metodo analitico-induttivo applicato dalla Guardia di Finanza al fine della ricostruzione del suo volume di affari utilizzando le sole fatture passive prodotte dall'imputato, consentisse di quantificare correttamente la base imponibile su cui erano state calcolate le imposte, imponendosi invece il confronto con i dati scaturenti dalla banca dati dello spesometro, cui gli operatori non avevano affatto proceduto.

La conseguente incertezza della base imponibile non consente, secondo la difesa, di ritenere superata la soglia di punibilità atteso che le scelte adottate dal contribuente come metodo di contabilizzazione dei costi e dei ricavi possono integrare irregolarità di natura strettamente fiscale, senza arrivare a configurare il reato di omessa dichiarazione. Lamenta la mancanza di motivazione sul punto espressamente sollevato con i motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo contesta il diniego delle attenuanti generiche rilevando l'illogicità della motivazione resa, incentrata sulle sole circostanze emerse nel corso dell'accertamento fiscale che, all'infuori del reato contestatogli con il presente giudizio, aveva dato adito a violazioni di natura esclusivamente amministrativa senza che si fosse invece tenuto conto degli elementi di segno positivo, quali la collaborazione prestata dall'imputato durante la verifica fiscale ed il suo corretto comportamento processuale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo deve essere dichiarato inammissibile. L'omesso confronto della documentazione fornita dall'imputato in sede di verifica fiscale con i dati presenti nella banca dati dello spesometro con riferimento ai costi sostenuti asserito dalla difesa non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata che afferma espressamente come la ricostruzione del volume di affari così come dei redditi dell'imputato fosse stata effettuata dalla Guardia di Finanza utilizzando le fatture prodotte dal Cardinali, certamente non esaustive come desunto dai numeri progressivi non consequenziali, e confrontandole con lo spesometro in relazione tanto ai ricavi quanto ai costi.

Escluso perciò il devoluto vizio di omessa motivazione, deve in ogni caso rilevarsi che ove il ricorrente avesse inteso far valere un preteso travisamento della prova, profilo questo peraltro non espressamente devoluto, sarebbe stato suo onere allegare il verbale di accertamento che assume travisato. Occorre al riguardo ribadire che il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, nel cui novero rientra il travisamento della prova, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione all'impugnativa in sede di legittimità, così da rendere la stessa autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregannotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell' 01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723).

2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche la Corte territoriale ne ha giustificato la mancata concessione facendo riferimento, in conformità al criterio di cui all'art. 133 secondo comma n.2) cod. pen., alla condotta anteatta del reo nella quale si iscrivono, quali elementi significativi della sua capacità a delinquere, l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013 e 2014, e la dichiarazione resa con riferimento all'anno di imposta 2012 di un volume d'affari inferiore a quello effettivo, nonché al comportamento successivo al reato ai sensi dell'art. 133 secondo comma n.3) valorizzando la circostanza che avesse presentato nel 2015 solo la dichiarazione modello unico con ricavi dichiarati pari a zero.

Così argomentando i giudici del gravame hanno correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti nè tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso, nell'esercizio della discrezionalità che informa il relativo giudizio, fare riferimento, risultando tutti gli altri disattesi per effetto di tale valutazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

La non manifesta illogicità della suddetta motivazione rende conseguentemente inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (ex multis Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017). Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammen