Sentenza — n. 15213/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLANI ANSELMO nato a SASSUOLO il 11/04/1965 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO LI! sig. Anselmo Vellani ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/05/2019 della Corte di appello di Bologna che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di reclusione e 600,00 euro di multa irrogata con sentenza del 20/05/2019 del Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 3, d.lgs. n. 8 del 2016 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, nonché di quelle effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, legge n. 153 del 1969, per un ammontare complessivo di euro 35.320,49). 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità assoluta e insanabile del decreto penale emesso in assenza dell'iniziativa del PM esercitata per un fatto diverso. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 468, comma 2, 495, comma 4, 185, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 464 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15213/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 42467 del 24/09/2012, Rv. 253700 - 01); in entrambe le occasioni è stato affermato il principio che tale errore non può essere "emendato" con il decreto di giudizio immediato emesso a seguito dell'opposizione dell'imputato e ciò sul rilievo che, una volta emesso il decreto penale di condanna, il giudice si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale e non può, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa, anche in fatto, da quella contenuta nella richiesta del P.M.; 3.7.si tratta di una declinazione pratica del principio già affermato da Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLANI ANSELMO nato a SASSUOLO il 11/04/1965 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO LI! sig. Anselmo Vellani ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/05/2019 della Corte di appello di Bologna che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di reclusione e 600,00 euro di multa irrogata con sentenza del 20/05/2019 del Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 3, d.lgs. n. 8 del 2016 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, nonché di quelle effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, legge n. 153 del 1969, per un ammontare complessivo di euro 35.320,49). 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità assoluta e insanabile del decreto penale emesso in assenza dell'iniziativa del PM esercitata per un fatto diverso. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 468, comma 2, 495, comma 4, 185, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett.
c) e 179 cod. proc. pen, sotto il profilo dell'incompetenza del GIP ad autorizzare la citazione dei testimoni direttamente con il decreto di citazione a giudizio con conseguente assenza dell'onere di citazione dei testimoni all'udienza indicata e conseguente decadenza della prova in caso di omessa citazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.E' fondato e assorbente il primo motivo. 3.0sserva al riguardo il Collegio: 3.1.il Pubblico Ministero aveva chiesto l'emissione del decreto penale di condanna contestando (testualmente) il seguente fatto: «dei reati di cui agli artt.81 cpv c.p. e 2, c. 1-bis, D.L. 12.9.1983, n. 463 (...) avendo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta "PROLOGIC" (...), omesso i versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché delle trattenute ex artt. 20, 21 e 22 della L. 30.4.1969, n. 153, per complessivi € 35.320,49 (euro trentacinquemilatrecentovenb/49) omettendo peraltro di provvedervi entro il termine di tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Fatto commesso a Fiorano Modenese nei periodi: dall'1/03/2014 al 30/06/2014 ed accertato a Modena in data 16/07/2014»; 3.2.11 GIP aveva emesso decreto penale di condanna contestando (testualmente) il seguente fatto: «dei reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2, c. 1- bis, D.L. 12.9.1983, n. 463 (...) avendo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta "PROLOGIC" (...), omesso i versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché delle trattenute ex artt. 20, 21 e 22 della L. 30.4.1969, n. 153, per complessivi C 19.211,56 (euro diciannovemiladuecentoundici/56) omettendo peraltro di provvedervi entro il termine di tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Fatto commesso a Fiorano Modenese nei periodi: dall'1/03/2014 al 30/06/2014 ed accertato a Modena in data 16/07/2014»; 3.3.a seguito di opposizione dell'imputato, il GIP aveva emesso decreto di citazione a giudizio contestando (testualmente) il seguente fatto: «dei reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2, c. 1-bis, D.L. 12.9.1983, n. 463 (...) avendo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta "PROLOGIC" (...), omesso i versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché delle trattenute ex artt. 20, 21 e 22 della L. 30.4.1969, n. 153, per complessivi C 35.320,49 (euro trentacinquemilatrecentoventi749) omettendo peraltro di provvedervi entro il termine di tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Fatto commesso a Fiorano Modenese nei periodi: dall'1/03/2014 al 30/06/2014 ed accertato a Modena in data 16/07/2014»; 3.4.11 decreto penale di condanna era stato emesso per un fatto oggettivamente diverso da quello descritto dal PM in sede di esercizio dell'azione penale, essendo diverso l'oggetto materiale della condotta; 3.5.1a questione non è stata posta nei precedenti gradi di giudizio e, tuttavia, essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, vizia entrambe le sentenze di merito; 3.6.già in due precedenti occasioni la Corte di cassazione ha affrontato la questione dell'errore commesso dal giudice per le indagini preliminari che in sede di decreto penale di condanna riporti un fatto diverso da quello ipotizzato dal PM nella sua richiesta (Sez. 3, n. 19689 del 21/03/2018, Rv. 273058 - 01;
Sez. 1, n. 42467 del 24/09/2012, Rv. 253700 - 01); in entrambe le occasioni è stato affermato il principio che tale errore non può essere "emendato" con il decreto di giudizio immediato emesso a seguito dell'opposizione dell'imputato e ciò sul rilievo che, una volta emesso il decreto penale di condanna, il giudice si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale e non può, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa, anche in fatto, da quella contenuta nella richiesta del P.M.; 3.7.si tratta di una declinazione pratica del principio già affermato da Sez.
U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910 - 01, secondo cui il GIP, successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, è vincolato all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decreto né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti; 3.8.del resto, come già condivisibilmente affermato dalle pronunce indicate al § 3.6. che precede, il decreto penale di condanna Vun fatto diverso da quello descritto nella richiesta è radicalmente nullo perché emesso in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (artt. 178, lett. b, e 179, comma 1, cod. proc. pen.); 3.9.se è vero che il decreto penale deve essere revocato (come lo è stato nel caso di specie), è altrettanto vero che esso funge sostanzialmente da atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione viziando, conseguentemente, l'intero rapporto processuale costituito in assenza di domanda del pubblico ministero; 3.10.I'esercizio dell'azione penale non soddisfa ex se il requisito della necessaria iniziativa del pubblico ministero imposto dall'art. 178, lett. b), cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta e insanabile; occorre avere riguardo al fatto oggetto di tale iniziativa; 3.11.il fatto oggetto di contestazione, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.
U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01), è elemento che dà sostanza e unicità all'azione penale nella fase iniziale e per tutto il corso del processo sicché, se esso può essere diversamente qualificato dal giudice, non può mai essere modificato senza l'iniziativa del pubblico ministero (artt. 423, comma 1, 516, comma 1, cod. proc. pen.); 3.12.né l'esercizio dell'azione penale legittima di per sé l'ampliamento del suo oggetto a fatti nuovi mai contestati ed emersi solo nel corso del processo: l'imputazione attrae a sé solo reati connessi ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., o circostanze aggravanti, consentendo l'ampliamento della regiudicanda a tali sopravvenienze subordinatamente, sempre e comunque, alla formale contestazione del pubblico ministero; 3.13.Ia violazione di tali regole determina la nullità assoluta e insanabile della sentenza in tal modo pronunciata (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Rv. 273491 - 01, secondo cui la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate;
Sez. 1, n. 156 del 13/01/1994, Rv. 196646 - 01, secondo cui la mancata contestazione di un'aggravante, poiché concerne l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, comporta una nullità assoluta ed insanabile, che può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 17 lett.
b) e 179 cod. proc. pen.); 3.14.va dunque ribadito che nel caso di specie il decreto penale di condanna è stato emesso per un fatto diverso (quanto all'oggetto) da quello oggetto dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero e, dunque, in assenza dell'iniziativa di questi; 3.15.ne consegue che le sentenze di primo e secondo grado devono essere annullate senza rinvio in quanto pronunciate in assenza di iniziativa del pubblico ministero con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Modena per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 20/5/2019 e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Mode