Sentenza — n. 14987/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 14/10/2021, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Salvatore Di Mattia, annullava - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1), cod. pen., contestata ai capi 85) e 86) - l'ordinanza cautelare emessa il 18/8/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, confermandola nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che al ricorrente sarebbe contestato il ruolo di partecipe, il cui limite massimo edittale (5 anni di reclusione) costituirebbe il limite minimo per la custodia in carcere, si lamenta il vizio di motivazione, specie considerando che non opererebbe la presunzione cautelare di cui all'art. 275 cod. proc. pen. L'ordinanza non indicherebbe con precisione quali esigenze - concrete ed attuali - giustificherebbero la misura, e risulterebbe contraddittoria laddove, pur negando l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., valorizzerebbe i collegamenti del Di Mattia con ambienti criminali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA L 1 9 APR 222 sul ricorso proposto da i CM:Ci_ Di Mattia Salvatore, nato in Germania il 20/12/1996 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/10/2021, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Salvatore Di Mattia, annullava - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1), cod. pen., contestata ai capi 85) e 86) - l'ordinanza cautelare emessa il 18/8/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, confermandola nel resto.
2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge penale. L'ordinanza avrebbe riconosciuto il fumus del reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur mancandone i presupposti, specie a fronte di una struttura che avrebbe operato soltanto per commettere condotte di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto; l'associazione, infatti, sarebbe stata composta soltanto da tre elementi (peraltro, madre e due figli), avrebbe avuto un solo cliente (Paolo Sanfilippo, con Ludovico Bonifacio) ed avrebbe operato per soli due mesi; a fronte di questi caratteri, il Tribunale avrebbe indicato elementi insufficienti ed equivoci, che -non darebbero conto di alcuna organizzazione, seppur rudimentale, e non consentirebbero di ravvisare che un ipotetico concorso; - violazione di legge processuale quanto ai presupposti della misura cautelare.
Premesso che al ricorrente sarebbe contestato il ruolo di partecipe, il cui limite massimo edittale (5 anni di reclusione) costituirebbe il limite minimo per la custodia in carcere, si lamenta il vizio di motivazione, specie considerando che non opererebbe la presunzione cautelare di cui all'art. 275 cod. proc. pen. L'ordinanza non indicherebbe con precisione quali esigenze - concrete ed attuali - giustificherebbero la misura, e risulterebbe contraddittoria laddove, pur negando l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., valorizzerebbe i collegamenti del Di Mattia con ambienti criminali.
Il Tribunale, peraltro, non avrebbe adeguatamente valutato che la contestazione si arresterebbe al marzo 2018, così sottraendosi ad un rigoroso onere motivazionale quanto all'attualità della misura; - violazione di legge processuale quanto ai criteri di scelta della misura, la cui motivazione risulterebbe ancora contraddittoria, alla luce di quanto già sopra richiamato.
3. Con nota del 18/2/2022, il difensore del ricorrente ha comunicato l'avvenuta scarcerazione dello stesso (allegando l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 10/2/2022) ed ha rinunciato all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta inammissibile per rinuncia, ritualmente depositata. Attesa la relativa causa, riferibile a causa estranea al ricorrente, alla declaratoria non segue condanna al pagamento di spese di sorta.
P.Q.M.
Dichiara inammiss