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Sentenza — n. 14979/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10 settembre 2021, il tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Russo Giuseppe Mario, Farinelli Carlo Alessandro e Russo Mario, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 22 luglio 2021 dal tribunale di Torre Annunziata, in ordine ad una somma nella disponibilità della società " La Pazziella srl", quale profitto del reato contestato al capo a) della rubrica, confermava il decreto predetto. (/‘ 2. Avverso la predetta ordinanza Russo Giuseppe Mario, Farinelli Carlo Alessandro e Russo Mario, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, art. 27 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. e all'art. 27 cod. proc. pen. Si osserva che, a fronte di originaria declaratoria di incompetenza per territorio del tribunale di Milano, in relazione ai fatti di cui all'attuale procedimento, gli atti posti in essere successivamente ad essa sarebbero nulli. Operata tale premessa, si osserva, altresì, che l'attuale sequestro consegue alla adozione, da parte del Gip di Milano, prima della predetta declaratoria di incompetenza, ma con esecuzione successiva, al 27.1.2021, di un decreto di sequestro integrativo del primo, rispetto al quale, dichiarata dal tribunale del riesame di Milano nuovamente la propria incompetenza, pur confermando nel merito il provvedimento, il Gip di Torre annunziata ha adottato nuovo decreto di sequestro, poi confermato con l'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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causa di sequestro sequestro di documenti vigilanza dell'autorità competente inchiesta per appropriazione indebita mandato di perquisizione sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 10 settembre 2021, il tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.
art. 27 cod. proc. pen
e all'art. 27 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Russo Giuseppe Mario nato a Torre Annunziata il 22/01/1936; Farinelli Carlo Alessandro nato in Ungheria il 22/12/1977; Russo Mario nato a Bovolone il 05/03/1970, nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la ordinanza del 10/09/2021 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 10 settembre 2021, il tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Russo Giuseppe Mario, Farinelli Carlo Alessandro e Russo Mario, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 22 luglio 2021 dal tribunale di Torre Annunziata, in ordine ad una somma nella disponibilità della società " La Pazziella srl", quale profitto del reato contestato al capo a) della rubrica, confermava il decreto predetto. (/‘ 2. Avverso la predetta ordinanza Russo Giuseppe Mario, Farinelli Carlo Alessandro e Russo Mario, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.

3. Deducono il vizio ex art. 606 comma 1 lett, c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. e all'art. 27 cod. proc. pen. Si osserva che, a fronte di originaria declaratoria di incompetenza per territorio del tribunale di Milano, in relazione ai fatti di cui all'attuale procedimento, gli atti posti in essere successivamente ad essa sarebbero nulli. Operata tale premessa, si osserva, altresì, che l'attuale sequestro consegue alla adozione, da parte del Gip di Milano, prima della predetta declaratoria di incompetenza, ma con esecuzione successiva, al 27.1.2021, di un decreto di sequestro integrativo del primo, rispetto al quale, dichiarata dal tribunale del riesame di Milano nuovamente la propria incompetenza, pur confermando nel merito il provvedimento, il Gip di Torre annunziata ha adottato nuovo decreto di sequestro, poi confermato con l'ordinanza impugnata.

Si aggiunge, quindi, che trattandosi di atti successivi alla prima declaratoria di incompetenza, gli atti di esecuzione del decreto di sequestro integrativo emesso dall'A.G. di Milano sarebbero nulli, mentre il predetto decreto avrebbe dovuto essere trasmesso alla Procura di Torre Annunziata, in quanto emesso nello stesso procedimento penale per i medesimi capi di imputazione e nei confronti dei medesimi soggetti. Anche quest'ultimo atto, applicativo di misura reale, sarebbe, in ultima analisi, nullo, ( per intervenuta esaurimento del potere decisorio della autorità milanese in ragione della rilevata incompetenza.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. Sono inefficaci, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., solo le misure cautelari emesse da un giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiari incompetente, se entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provveda a norma degli artt. 292, 317, e 321 cod. proc. pen. Tale non è il caso di specie, in cui la misura cautelare reale fu disposta ancor prima che il tribunale del riesame di Milano si pronunziasse, dichiarando la propria incompetenza territoriale in relazione ad altra misura, pur inerente il medesimo procedimento penale.

Cosicchè, non è dato rinvenire alcuna norma - del resto neppure citata dai ricorrenti - che sancisca la nullità del provvedimento di sequestro "integrativo" in parola e, tantomeno, della misura adottata poi dal Gip di Torre Annunziata solo a seguito di specifica dichiarazione di incompatibilità pronunziata dal tribunale di Milano, a fronte della impugnazione del decreto stesso. Laddove la nuova misura adottata dal gip di Torre Annunziata, priva di ogni effetto deteriore proveniente dal decreto di sequestro "integrativo" prima citato, risulta conforme al dettato dell'art. 27 cod. proc. pen. e, quindi, del tutto immune da vizi.

Pertanto, le censure proposte oltre ad essere destituite di ogni fondamento normativo, si riducono a mere personali prospettazioni, al più, di opportunità, e come tali irrilevanti. Tanto, invero, si evince anche alla luce di un ormai risalente pronunciamento delle Sezioni Unite, alla stregua deUivale la misura cautelare deve essere rinnovata, a pena di inefficacia, tanto nel caso in cui l'incompetenza venga dichiarata dallo stesso giudice dal quale detta misura sia stata disposta, quanto nel caso in cui siffatta declaratoria venga pronunciata dal giudice di una successiva fase del medesimo procedimento, sempre che il giudice che dovrebbe emettere il nuovo provvedimento sia diverso da quello che aveva disposto la misura (Sez.

U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, P.v. 204165). Laddove ciò che al riguardo rileva è la necessità che la misura cautelare sia fatta oggetto di specifica dichiarazione di incompetenza, quale situazione processuale che, sola, può innescare - diversamente da quanto evocato dai ricorrenti - l'inefficacia della misura, a seguito, specificamente, di sua mancata reiterazione da parte del giudice competente.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 25/02/2022 Il n