Sentenza — n. 14558/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 24 luglio 2021, il Tribunale di Chieti, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in sede di appello ex art. 322- bis cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto che aveva rigettato l'istanza avanzata dalla Eco Stone s.r.l. volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione dell'area di circa 1.000 mq., di sua proprietà, nonché dei materiali inerti su di essa versati, oggetto di sequestro preventivo in data 14 giugno 2021. Secondo i giudici di merito, Mariassunta Giuliani, quale legale rappresentante della Eco Stone s.r.I., società autorizzata al recupero di rifiuti di materiali inerti, avrebbe utilizzato un'area non ricompresa nella predetta autorizzazione per esercitare un'attività di raccolta e miscelazione non consentita di rifiuti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322- bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 14558/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per rinuncia, presentata nelle forme previste per il deposito dell'impugnazione, e corredata di procura speciale, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata anche in ragione della significativa anteriorità della rinuncia rispetto alla data fissata per l'udienza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giuliani Mariassunta, nata a Vasto il 09/08/1963, quale legale rappresentante pro tempore della Eco Stone s.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data 24/07/2021 dal Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 24 luglio 2021, il Tribunale di Chieti, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in sede di appello ex art. 322- bis cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto che aveva rigettato l'istanza avanzata dalla Eco Stone s.r.l. volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione dell'area di circa 1.000 mq., di sua proprietà, nonché dei materiali inerti su di essa versati, oggetto di sequestro preventivo in data 14 giugno 2021. Secondo i giudici di merito, Mariassunta Giuliani, quale legale rappresentante della Eco Stone s.r.I., società autorizzata al recupero di rifiuti di materiali inerti, avrebbe utilizzato un'area non ricompresa nella predetta autorizzazione per esercitare un'attività di raccolta e miscelazione non consentita di rifiuti.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Mariassunta Giuliani, con atto a firma dell'avvocato Giampaolo Di Marco, articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge avendo riguardo al diritto di difesa, per avere il Tribunale ritenuto onere dell'indagata dimostrare l'insussistenza del fumus commissi delicti. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione avendo riguardo al travisamento delle risultanze probatorie e alla omessa valutazione di una prova decisiva ai fini dell'affermazione del fumus commissi delicti. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge avendo riguardo alla mancata applicazione del principio di offensività, stante la presenza di minime quantità di residui di materiale da considerare rifiuti.
3. In data 15 marzo 2022, l'avvocato Giampaolo Di Marco, via P.E.C., ha inviato dichiarazione di rinuncia al ricorso e procura speciale appositamente rilasciatagli dal ricorrente per rinunciare al ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, presentata nelle forme previste per il deposito dell'impugnazione, e corredata di procura speciale, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata anche in ragione della significativa anteriorità della rinuncia rispetto alla data fissata per l'udienza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così d