Cassation court annuls lower court order for bail due to contradictory reasoning regarding detention needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator's Office appealed a lower court order that revoked prison bail for a drug trafficker, arguing the decision lacked logical consistency. The court found the lower tribunal contradicted itself by citing a prior home detention order while ignoring concrete evidence of the suspect's continued criminal intent and debt to a drug lord. Consequently, the Supreme Court annulled the order and remanded the case for a new examination to properly assess the necessity of detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; The lower court's reasoning is void if it relies on a prior home detention order to negate current detention needs without evaluating the specific facts of the current investigation, such as the suspect's intent to resume criminal activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BANA GJYSHO nato il 09/08/1983 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI: "Annullamento con rinvio"; lette le conclusioni dell'Avv. Daniele De Santis: "Rigetto del ricorso del P.M.". Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di L'Aquila, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18 novembre 2021 ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Bana Gjysho dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila del 21 ottobre 2021, indagato per i reati di cui agli art. 61 bis, cod. pen., 74, commi 1, 2, 3 e 4, T.U. Stup. - capo 1 -, art. 110, 61 bis, 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, T.U. stup. - capo 10 -, art. 61 bis, cod. pen., 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 T.U. Stup. - capo 48 -.
2. Ricorre in cassazione la procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nell'ordinanza impugnata è confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati in accertamento, e il ruolo id assoluto rilievo dell'indagato nelle due associazioni criminali (con la funzione di corriere di ingenti quantitativi), ma contraddittoriamente si è ritenuto l'assenza di esigenze cautelari. Comunque, nella stessa ordinanza impugnata si dà atto che dalle intercettazioni emerge la volontà del ricorrente di continuare a lavorare per lungo tempo con Veliu (capo dell'associazione criminale dedita al traffico di droga) per ripagare un debito derivante dalla perdita di un carico di 30 kg di cocaina.
Per il Tribunale del riesame l'insussistenza delle esigenze cautelari sarebbe dovuta alla motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 5 ottobre 2021 che ammetteva l'indagato al beneficio della detenzione domiciliare (Bana era stato condannato alla pena di 5 anni di reclusione dopo un arresto in flagranza, sempre per droga); il Tribunale di sorveglianza richiamava informazioni della Polizia di insussistenza di legami del ricorrente con associazioni criminali. Tuttavia, il Tribunale del riesame adottava la sua decisione senza gli elementi concreti della partecipazione del ricorrente alle due associazioni criminali in accertamento; elementi che, invece, erano a completa disposizione del Tribunale del riesame.
Nessuna prova sussiste dello scioglimento delle due associazioni ex art. 74 T.U. stup. contestate al ricorrente e neanche della volontà di recesso del ricorrente dalle stesse. Peraltro, nello stesso provvedimento si dava atto della volontà dell'indagato di continuare nell'attività illecita in relazione ad un suo debito per la perdita di un carico di 30 kg di cocaina. La motivazione del Tribunale del riesame risulta solo apparente e si richiama illogicamente ad altra motivazione del Tribunale di sorveglianza resa per altro scopo e senza la conoscenza degli atti dell'indagine odierna.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.
2. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, ha depositato memoria nella quale chiede di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 2.
3. L'indagato ha presentato memoria di replica rappresentando la revoca da parte del Tribunale di sorveglianza della misura degli arresti domiciliari, con il ripristino della custodia in carcere; inoltre, con provvedimento del 18 febbraio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Pescara concedeva a Bana 135 giorni di liberazione anticipata, per le positive relazioni sul suo comportamento. Dall'iniziale arresto del 20 febbraio 2020 Bana ha sempre tenuto un comportamento regolare, svolgendo anche attività lavorativa. La revoca dei domicilìari "rende maggiormente insussistenti le esigenze cautelari, atteso lo stato di detenzione in carcere di Bana". Comunque, dal 20 febbraio 2020 come risultante dalle informazioni della P.G. Bana non ha avuto più contatti con le associazioni criminali dedite al traffico di droga. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso del P.M.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di L'Aquila. 3.
1. Il Tribunale del riesame cammuti ctuntracktittaria ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati in accertamento e indicato anche la volontà dell'indagato di continuare nell'attività di traffico di droga in considerazione del debito che aveva con il capo dell'associazione, ex art. 74 T.U. stup., Veliu per una perdita di un carico di droga di 30 kg (cocaina), ma ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari solo in considerazione di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza (che aveva concesso all'indagato, in custodia in carcere per esecuzione di una condanna, la detenzione domiciliare).
La motivazione risulta contraddittoria e manifestamente illogica in quanto il provvedimento del Tribunale di sorveglianza (oggi, del resto, revocato) non aveva valutato proprio i fatti di cui all'odierno procedimento. Inoltre, la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. può trovare la prova contraria alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari solo per la disintegrazione del sodalizio o per la sussistenza del recesso dell'associato. Nessuna prova in tal senso viene individuata dal Tribunale del riesame, anzi l'ordinanza evidenzia la certa prosecuzione nell'attività illecita con il capo dell'associazione in considerazione del debito per la perdita del carico di 30 kg di cocaina.
Il richiamo alla prognosi del Tribunale di sorveglianza risulta del tutto inadeguato, poiché il Tribunale del riesame di L'Aquila doveva espressamente valutare gli elementi utilizzati dal G.I.P. per l'applicazione della misura cautelare in carcere.
4. L'indagato nella sua memoria ha rappresentato che le esigenze cautelari sarebbero inesistenti in considerazione della attuale misura della detenzione in carcere ristabilita dal Tribunale di ti4,,,>,disg,10 o c9c sorveglianza. Tale prospettazione risulta manifestamente infondata. Infatti, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul punto che ritiene irrilevante per l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari la custodia cautelare per altra causa, anche in esecuzione pena, pur dopo la riforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47: "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale - nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia - non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà" (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019 - dep. 29/01/2020, BASTONE ANTONIO, Rv. 27849801; vedi anche Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017 - dep. 09/06/2017, Perskura, Rv. 27053501, Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013 - dep. 05/12/2013, Barranca, Rv. 25806601, per l'ergastolo).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame