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Sentenza — n. 13945/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13945/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13945/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KANE PAPA, nato in Senegal il 4.11.2001 avverso la ordinanza in data 13.8.2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 13945/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

Parole chiave

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consumo di canapa traffico di canapa detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazioni riguardanti la canapa estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
1.Con ordinanza in data 13.8.2021 il Tribunale di Torino, adito in sede di riesame ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposata nei confronti di Papa Kane, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KANE PAPA, nato in Senegal il 4.11.2001 avverso la ordinanza in data 13.8.2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 13.8.2021 il Tribunale di Torino, adito in sede di riesame ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposata nei confronti di Papa Kane, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack rinvenuti nell'abitazione dal medesimo occupata insieme ad altri coindagati in data 28.7.2021.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273, primo comma cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la gravità del quadro indiziario in ordine al reato contestato, rilevando come le peculiari modalità di occultamento della droga all'interno dell'appartamento, parte della quale era stata rinvenuta in una tazza accanto al materasso su cui si sedeva il coinquilino Gueye, con conseguente verosimile riconducibilità a costui del relativo quantitativo, e la restante parte in una busta dell'immondizia posizionata sul balcone di casa, non consentissero di ritenere che tutti gli occupanti dell'abitazione ne fossero a conoscenza o comunque ne fossero i detentori e che d'altronde la stessa condotta dell'indagato che nell'immediatezza della perquisizione domiciliare si era disfatto, dandosi alla fuga di un qualcosa gettandola in un tombino non permetteva di dedurne, in assenza di altri elementi e del ritrovamento di alcunchè, che si trattasse di sostanza stupefacente.

Sostiene dunque che l'insieme delle suddette equivoche circostanze unitamente alle dichiarazioni del Gueye che si era assunta la responsabilità della detenzione di tutte le sostanze sequestrate, rispetto alle quali nessuna connotazione in termini positivi poteva assumere il lancio del proprio cellulare effettuato nel mentre tentava di scappare, escludano la riconducibilità dei fatti contestati all'indagato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, compendiandosi in doglianze di natura meramente congetturale e comunque contestativa sulla pregnanza del quadro indiziario illustrato dai giudici della cautela non può ritenersi ammissibile. Le dispiegate censure si appuntano, invero, sullo spessore degli indizi che non solo vengono contestati solo parzialmente, venendo del tutto tralasciati i rilievi sull'inattendibilità del coindagato Gueye in ordine all'assunzione esclusiva di responsabilità per la contestata detenzione, ma che comunque non elide la qualificata probabilità di colpevolezza sulla quale si fonda la conferma della misura cautelare: invero l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti.

Va al riguardo ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Ebbene, alla luce di tali principi, è evidente, quanto alla deduzione difensiva di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, come essa ricada nelle ragioni di inammissibilità appena espresse, per essere i motivi di ricorso rivolti essenzialmente a contestare la ricostruzione di fatto operata dal Tribunale del Riesame e a chiedere, quindi, al Collegio una diversa valutazione delle risultanze fattuali esaminate dall'ordinanza impugnata che con coerente e plausibile motivazione ha evidenziato come la condotta del ricorrente, datosi alla fuga allorquando, rientrando a casa, aveva visto gli agenti di PG intenti nella perquisizione dell'abitazione dove lui stesso ha dichiarato di dimorare, e disfattosi tanto del proprio cellulare, possibile fonte dei contatti con clienti e fornitori della droga che aveva lanciato via così da romperlo, quanto di un qualcosa non potuta identificare in un tombino così da occultarla definitivamente, con logica deduzione ricondotta a un quantitativo di stupefacente destinato a sciogliersi nell'acqua ivi stagnante, fosse riconducibile alla sua compartecipazione nella detenzione dei considerevoli quantitativi di crack e cocaina rinvenuti nell'appartamento.

Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso